Plusvalenza da cessione del diritto di superficie su terreno agricolo non tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 4918 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo non è soggetta a tassazione come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), TUIR. La lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili, mentre la lett. l) riguarda obblighi “di permettere” riferiti a diritti personali e non reali. L’equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento della proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, TUIR, impedisce di ricondurre la concessione a terzi dell’utilizzo di un terreno agli obblighi di cui alla lett. l). Il principio opera tanto per la cessione successiva al quinquennio quanto per quella infraquinquennale.
Il Fatto
Due contribuenti, eredi di un de cuius, avevano impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Erario aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2012, le somme percepite dal loro dante causa da una società a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato alla realizzazione di un impianto eolico.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in riforma, aveva qualificato quelle somme come redditi diversi non determinabili catastalmente ex art. 67, comma 1, lett. e), TUIR. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il mezzo di impugnazione denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. e), TUIR. Le ricorrenti sostengono che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 9, comma 5, TUIR, che equipara il trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, con conseguente esenzione dalle plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso effettuate dopo il quinquennio successivo all’acquisto.
La Corte ritiene la censura fondata. Richiamando la propria ordinanza n. 6726/2021, resa fra le stesse parti in relazione a diverso anno d’imposta, e i principi affermati a partire dalla sentenza n. 15333/2014, il Collegio conferma che la plusvalenza da cessione del diritto di superficie su terreno agricolo non è soggetta a tassazione come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), TUIR. La lett. b) si applica solo alle aree fabbricabili; quanto alla lett. l), la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento della proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, TUIR, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, che attengono a diritti personali e non reali.
Tale principio, secondo la Corte, vale per la cessione successiva al quinquennio e, in modo identico, per la cessione infraquinquennale: la distinzione temporale non incide sulla qualificazione del reddito, perché il fondamento dell’esclusione risiede nel tipo di diritto trasferito e nella natura agricola del fondo, non nel momento della cessione.
La sentenza impugnata non si è uniformata a questi principi e va pertanto cassata in accoglimento del motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso delle contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Agenzia delle entrate; le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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