Plusvalenza su area agricola edificabile e incertezza normativa sulle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 1054 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986, è tassabile la plusvalenza conseguente alla cessione a titolo oneroso di un terreno che lo strumento urbanistico classifichi come agricolo, ove sia comunque prevista la possibilità di edificare, anche entro limiti compatibili con la vocazione agricola dell’area: ciò che rileva è l’utilizzabilità del suolo a qualsiasi scopo edificatorio, non la destinazione impressa dal proprietario. Quanto alle sanzioni, l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997 esclude la punibilità solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della disposizione tributaria violata. Il giudice di merito non può fondare la non punibilità sulle difficoltà interpretative dello strumento urbanistico, dovendo verificare se, al momento della violazione, l’esito dell’attività ermeneutica sulla norma impositiva apparisse incerto o equivoco. Tale accertamento è censurabile in cassazione come violazione di legge.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento con cui contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata nel 2006 mediante cessione a titolo oneroso di un appezzamento di terreno, ritenuto suscettibile di utilizzazione edificatoria, con riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, annullava l’avviso limitatamente alle sanzioni, riconoscendo la buona fede e l’incertezza normativa. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 e prospettava questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui il termine dilatorio di sessanta giorni è previsto solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali di esercizio dell’attività. La Corte ha respinto il motivo, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui la norma si applica ai soli accertamenti che fanno seguito a verifiche nei locali, non agli accertamenti cd. a tavolino svolti presso gli uffici finanziari.
Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte ha richiamato la sentenza n. 47/2023 con cui la Consulta ha dichiarato inammissibile analoga questione, osservando che l’estensione generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale resta riservata alla discrezionalità del legislatore. Ha inoltre rilevato che con il D. Lgs. n. 219 del 2023 il legislatore ha introdotto l’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, in vigore dal 18 gennaio 2024: norma inapplicabile alla controversia, anteriormente instaurata, per difetto di disciplina transitoria e in forza del principio di irretroattività.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava la configurabilità della plusvalenza, sostenendo che il terreno ricadeva in zona agricola E5 e che le norme tecniche di attuazione, ove contrastanti con la legge urbanistica regionale, avrebbero dovuto essere disapplicate. La Corte ha ribadito che, alla stregua dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale. Poiché nella zona E5 era comunque ammessa la realizzazione di manufatti, la possibilità di costruire era incontestata e la plusvalenza risultava tassabile.
Sul ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ha invece accolto la censura relativa all’annullamento delle sanzioni. Il giudice di appello aveva valorizzato le difficoltà interpretative dello strumento urbanistico, mentre avrebbe dovuto esaminare il testo dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, valutando l’eventuale equivocità dell’esito ermeneutico al momento della cessione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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