Nullità del giudizio di appello per omessa notifica al litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12480 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello nel processo tributario deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L’omessa notifica dell’atto di appello a una delle parti necessarie determina la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito. La regola si applica anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è contraddittore necessario nel giudizio di appello. Resta assorbito il motivo di ricorso relativo alla notifica degli atti presupposti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava alla contribuente, già titolare di una ditta individuale, diverse intimazioni di pagamento riferite a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009. La contribuente impugnava tali atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, che rigettava il ricorso.

In esito all’appello proposto dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva il gravame e annullava le intimazioni impugnate. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo eccepiva la nullità della sentenza di secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato notificato l’atto di appello all’Ufficio e all’agente della riscossione; con il secondo contestava l’errore commesso dal giudice d’appello in ordine alla ritenuta invalidità della notifica degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Dall’esame del fascicolo telematico non è emersa prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello a mezzo PEC nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambi qualificati come contraddittori necessari nel giudizio di secondo grado.

La Corte ha evidenziato che il giudizio tributario di appello è soggetto al rispetto del litisconsorzio necessario, come previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il quale impone che il ricorso in appello sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. L’omessa notifica dell’atto di impugnazione a una di tali parti determina la nullità dell’intero giudizio di secondo grado.

La Corte ha precisato che la mancata integrazione del contraddittorio non può essere sanata in sede di legittimità, dovendo invece il giudice di rinvio provvedere alla rinnovazione del giudizio. Il secondo motivo di ricorso, concernente la regolarità della notifica degli atti presupposti rispetto alle intimazioni di pagamento, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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