Interessi sui rimborsi IVA sospesi dal fermo: rileva solo il controcredito effettivamente sussistente (Cass. civ. Sez. 5 n. 21825 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di crediti IVA, il credito del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria non produce interessi moratori nel periodo di vigenza del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, sempre che il controcredito opposto in compensazione sia effettivamente sussistente e nei limiti dello stesso. Deve escludersi l’imputabilità del ritardo al creditore dell’erario per la sola parte eccedente l’entità del controcredito opposto. Il giudice del rinvio è tenuto a individuare il periodo di effettiva sospensione della decorrenza degli interessi, verificando la concreta sussistenza e l’ammontare del controcredito, senza limitarsi alla mera esistenza di una richiesta documentale.
Il Fatto
La controversia trae origine da istanze di rimborso di crediti IVA per gli anni 1998-2000, presentate da una società cessionaria di crediti d’imposta. Il giudice di appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva confermato la sospensione del pagamento dei rimborsi per la pendenza di carichi tributari, ma aveva limitato l’opponibilità alla cessionaria dei soli controcrediti sorti anteriormente alla cessione, quantificandoli in misura inferiore rispetto a quanto preteso dall’ufficio.
La società contribuente, subentrata nella titolarità dei crediti, e l’Agenzia delle entrate hanno impugnato la sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, la società ha dedotto la violazione del principio di diritto enunciato nella precedente pronuncia di legittimità, censurando la sentenza per avere considerato l’intero credito improduttivo di interessi per il periodo successivo alla richiesta documentale, senza verificare se il ritardo fosse imputabile all’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha osservato che la pronuncia rescindente aveva demandato al giudice del rinvio di individuare il periodo di effettiva sospensione della decorrenza degli interessi, compito non adeguatamente assolto dalla CTR che, sulla base della mera esistenza della richiesta documentale, aveva ritenuto l’intero credito improduttivo di interessi senza accertare la sussistenza e la consistenza del controcredito opposto.
Il collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7945 del 2003, secondo cui il fermo di cui all’art. 69 cit. consente alla pubblica amministrazione di non essere condannata a pagare solo se chiede l’accertamento del proprio credito e nei limiti in cui questo risulti accertato. Ha precisato che la giurisprudenza successiva, da Cass. n. 13808 del 2004 fino a Cass. n. 15328 del 2025, ha costantemente valorizzato l’imputabilità del ritardo quale criterio decisivo per la decorrenza degli interessi moratori, in coerenza con i principi espressi dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte EDU.
La Corte ha enunciato il principio secondo cui, nel periodo di vigenza del fermo, il credito non produce interessi solo se il controcredito opposto in compensazione risulti effettivamente sussistente e nei limiti dello stesso. Nel caso di specie, il controcredito realmente esistente ammontava a una somma di gran lunga inferiore rispetto al credito richiesto a rimborso, sicché l’imputabilità del ritardo all’amministrazione doveva essere valutata in relazione alla parte eccedente l’entità del controcredito stesso.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio per il riesame della vicenda alla luce di tali principi.
Nota della Redazione
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