Plusvalenza da cessione immobili: no accertamento sul solo valore di registro (Cass. civ. Sez. V n. 4865 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale. L’Ufficio deve individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sul quale grava la prova contraria. La sentenza che si discosti da tale criterio è cassata e, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia è decisa nel merito.

Il Fatto

La contribuente impugna l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno 2006, conseguente all’accertamento di una plusvalenza da cessione di terreni, determinata sulla scorta del valore accertato ai fini dell’imposta di registro. In primo grado la Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Basilicata, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riforma la decisione e conferma l’atto impositivo.

La contribuente ricorre quindi in Cassazione con unico motivo, deducendo la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, come interpretato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La Corte esamina l’unico motivo, con cui la ricorrente censura la decisione della C.T.R. per non aver tenuto conto dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore con il d.lgs. n. 147 del 2015.

La Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata in materia (Cass. n. 11543 del 06/06/2016; Cass. n. 12131 del 08/05/2019; Cass. n. 9513 del 18/04/2018), secondo cui la norma di interpretazione autentica, proprio perché dotata di efficacia retroattiva, impedisce all’Amministrazione finanziaria di determinare la plusvalenza in via induttiva sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale.

Il criterio legale impone all’Ufficio di individuare ulteriori indizi, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a supportare l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Su quest’ultimo grava, invece, la prova contraria.

La sentenza impugnata si è discostata da tali principi. Da qui la cassazione della decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide la controversia nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.

Quanto alle spese, quelle dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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