Notifica postale diretta e impugnazione per vizi propri dell’atto consequenziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 13737 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale di un atto impositivo è disciplinata esclusivamente dalle norme sul servizio postale ordinario, con esclusione dell’art. 149 cod. proc. civ. e della legge n. 890/1982; per il perfezionamento della notifica in caso di mancato recapito si applica in via analogica la regola dell’art. 8, comma 4, della l. n. 890/1982, sicché la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza o dal ritiro del piego, se anteriore. L’atto consequenziale notificato è impugnabile solo per vizi propri; la decadenza del potere impositivo e i vizi dell’avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione non possono essere dedotti avverso la successiva ingiunzione di pagamento.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per omessa dichiarazione e omesso versamento della TARSU per gli anni 2009, 2010 e 2011, deducendo l’irregolarità della notifica del prodromico avviso di accertamento, avvenuta a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo la notifica regolarmente perfezionata e l’avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, motivazione apparente e omessa pronuncia sulla prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità, non essendo stati esplicitati dal giudice di secondo grado gli orientamenti prevalenti sulle questioni controverse.
Il primo motivo è infondato. La Corte rammenta che, nella notifica a mezzo del servizio postale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, l’agente postale attesta solo l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario, senza indicare la qualità del soggetto cui l’atto è consegnato. Poiché il regolamento postale non prevede l’invio della raccomandata informativa del deposito, per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza si applica in via analogica la regola dell’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dal ritiro del piego, se anteriore.
Tale orientamento sulla c.d. notifica postale diretta non risulta inciso dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, che riguarda la notifica a mezzo del servizio postale effettuata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 8 l. n. 890/1982, con la necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Il secondo motivo è infondato, risultando la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e coerente sul piano logico-giuridico, non ravvisandosi i presupposti della motivazione apparente.
Il terzo motivo è inammissibile: la decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, riferita all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, poteva essere dedotta solo in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento, ormai incontrovertibile; l’ingiunzione di pagamento, quale titolo esecutivo, è impugnabile solo per vizi propri, senza possibilità di far valere i vizi degli atti presupposti non tempestivamente eccepiti.
Nota della Redazione
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