Accertamento bancario: prova contraria analitica e versamenti da altra società (Cass. civ. Sez. V n. 9172 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, opera per le operazioni di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarla dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. Il contribuente ha l’onere di una prova analitica, non generica, idonea a dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento. Al giudice di merito corrisponde il dovere di verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni movimentazione e di darne compiutamente conto in motivazione. La censura che investe il solo apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile, non potendosi dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per erronea valutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’anno 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria, richiamando le presunzioni dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, ha recuperato a tassazione gli importi oggetto di movimenti bancari eseguiti dal contribuente. Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo giustificati alcuni versamenti perché provenienti da una società di cui il ricorrente era socio. La Commissione tributaria regionale ha confermato tale decisione, rigettando tanto l’appello dell’Agenzia delle Entrate quanto l’appello incidentale del contribuente.

L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/92. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito del giudizio ai soli versamenti effettuati in favore della società, essendo pacifiche le altre movimentazioni già ritenute giustificate dai giudici del merito.

Richiamando un orientamento consolidato cui ha dichiarato di voler dare continuità, la Corte ha ribadito che la presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo solo verso i titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano verso tutti i contribuenti, i quali possono contrastarle dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito imponibile o sono irrilevanti.

Quanto alla prova liberatoria, la Corte ha precisato che essa deve essere analitica e non generica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, così da dimostrare come ciascuna singola operazione sia estranea a fatti imponibili. A tale onere corrisponde il dovere del giudice di merito di compiere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove rispetto ad ogni movimentazione e di darne espressamente conto in sentenza.

Sul punto la Commissione tributaria regionale si è attenuta ai criteri richiamati, ritenendo raggiunta la prova contraria in ragione delle risultanze delle scritture contabili della società, corroborate dalle dichiarazioni dei soci. I giudici di appello hanno evidenziato che i due elementi probatori si integrano, documentando i finanziamenti effettuati dai soci e la ricezione di somme compatibili, con dichiarazioni provenienti da soggetti portatori di un interesse potenzialmente contrario. La Corte ha altresì escluso che l’assenza di controlli sulla società di provenienza dei versamenti assuma rilievo decisivo, risultando la prova già raggiunta.

Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile nel profilo che contestava la sola valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può dedursi per erronea valutazione del materiale probatorio, salvo che si alleghi l’assunzione di prove non dedotte, l’acquisizione d’ufficio oltre i limiti legali o il recepimento acritico di prove soggette a valutazione. Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono state confermate come ammissibili e utilizzabili quali elementi indiziari, sia dall’Amministrazione sia dal contribuente, nel rispetto dell’art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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