PNRR e insediamenti abusivi: impossibile rispettare target senza proroga (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 30 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei fondi PNRR la Corte dei conti verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi fissati dalla legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021. Quando l’amministrazione e il commissario straordinario rappresentano, senza essere contraddetti da alcuna diversa posizione, l’impossibilità di realizzare l’intervento nei termini previsti, la Sezione ne prende atto e qualifica l’insufficiente sviluppo del progetto come dato conclamato, non superabile dalla mera formula della proroga richiesta in sede europea. L’eventuale accoglimento della rimodulazione non elide l’accertamento del ritardo, restando fermo il potere-dovere di riesame della tematica negli esercizi successivi.

Il Fatto

L’investimento M5C2.2.2a, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha stanziato 200 milioni di euro per progetti in undici Regioni volti al superamento degli insediamenti abusivi nel settore agricolo e alla predisposizione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori. Il decreto ministeriale n. 55 del 29 marzo 2022 ha assegnato le risorse a trentasette comuni, trentasei dei quali hanno presentato i piani di azione locali.

Le difficoltà attuative, emerse sin dalla progettazione, hanno indotto il Governo a nominare un Commissario straordinario. Questi, dopo una ricognizione sui territori, ha rappresentato la necessità di una proroga del target finale al 30 giugno 2026, con uno slittamento di circa quindici mesi rispetto al termine del marzo 2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la cornice dei propri poteri. L’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 le attribuiscono il controllo sulla gestione delle risorse PNRR, con valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego dei fondi.

Sul piano istruttorio, il Commissario straordinario ha riferito una situazione di complessa frammentazione delle fattispecie: alcuni comuni hanno presentato progetti con posti letto non coerenti con le presenze censite; altri hanno programmato interventi slegati dal superamento degli insediamenti; altri ancora hanno riscontrato l’assenza del fenomeno sul proprio territorio. Ne derivano rinunce al finanziamento, ipotesi di incompatibilità con la misura PNRR, richieste di differimento e cronoprogrammi di durata eccessiva.

Il nuovo programma prospettato dal Commissario prevede il coinvolgimento delle Regioni, la selezione degli interventi in base alla disponibilità di terreni o immobili, l’avvio di procedure centralizzate di acquisto di moduli abitativi standard tramite accordi quadro con Consip o Invitalia, nonché la stipula di convenzioni entro il 2024. La Sezione rileva che tali condizioni non hanno trovato applicazione: difettano le formali adesioni dei comuni, gli accordi quadro e le convenzioni multilaterali.

Il punto centrale è che il Ministero, sollecitato in istruttoria, ha indicato l’opportunità di concentrare le risorse sui soggetti attuatori più efficienti e non si è espresso in termini difformi rispetto alle proposizioni commissariali sui dilatati profili temporali. Tale posizione, secondo la Sezione, è consolidata ed esprime la conclamata impossibilità di realizzare il progetto nei termini previsti.

Quanto alla rimodulazione richiesta alla Commissione europea, la Sezione non ha ricevuto notizie di formali esiti di condivisione. Anche qualora l’interlocutore europeo accedesse alla nuova prospettazione, si dovrebbe comunque prendere atto, al di là della proroga, dell’insufficiente sviluppo del progetto. Non emergono pertanto i presupposti per specifiche raccomandazioni: la Sezione si riserva di riesaminare la tematica nel corso del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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