Controllo PNRR su ritardi e disallineamenti ReGiS nel progetto asilo nido (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 334 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei progetti finanziati a valere sul PNRR, la Sezione regionale di controllo accerta profili di criticità quando il soggetto attuatore non rispetti la milestone e non dimostri che il ritardo sia riconducibile esclusivamente a cause impreviste ed imprevedibili, emergendo invece problemi organizzativi. L’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze impone all’amministrazione responsabile di rimuovere o correggere le irregolarità e non conformità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea. Il vincolo di destinazione delle risorse grava sul soggetto attuatore secondo i principi della sana gestione finanziaria, con obbligo di aggiornamento continuo del sistema ReGiS e di coerenza tra i dati ivi rappresentati e le dichiarazioni rese in sede istruttoria. Le contraddizioni tra quanto dichiarato dall’ente e quanto risultante dal sistema informativo integrano autonomo profilo di criticità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha sottoposto a verifica la gestione, da parte di un Comune quale soggetto attuatore, di un progetto PNRR relativo al completamento e all’adeguamento sismico di un asilo nido, del valore di € 617.520,41.
Con nota istruttoria del 21 luglio 2025, il Magistrato istruttore ha rilevato dai dati ReGiS un avanzamento economico e finanziario dell’8,9%, un’anticipazione erogata di € 168.414,00 e un importo di pagamenti e costi reali pari a zero. Il Comune è stato invitato a chiarire lo stato di attuazione, le criticità, gli eventuali disallineamenti con il sistema informativo e l’implementazione del sistema interno di audit.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del PNRR richiamando il Reg. (UE) 2021/241, il d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, e le disposizioni del MEF sulle modalità di trasferimento delle risorse. Sottolinea che il soggetto attuatore è responsabile dell’attuazione secondo i principi della sana gestione finanziaria e che le risorse mantengono il vincolo di destinazione per tutta la durata del programma.
Dalla documentazione trasmessa emerge che la consegna dei lavori è avvenuta il 14 settembre 2023 e che si sono succedute numerose sospensioni: per mancata autorizzazione sismica, per il cambio del direttore dei lavori, per una verifica dell’Ispettorato del lavoro e per l’attesa delle asciugature. Il Comune ha dichiarato di poter rispettare il termine del 31/12/2025 e ha escluso la necessità di organi sostitutivi.
La Sezione osserva che il ritardo maturato e il mancato rispetto della milestone appaiono rilevanti e che le motivazioni addotte evidenziano problemi organizzativi, non riconducibili in toto alle asserite cause impreviste. Rileva inoltre contraddizioni: il Comune ha negato di avere esercitato la facoltà di accertare le entrate da trasferimento, ma ha accertato l’intero importo con creazione del FPV; ha dichiarato di non avere chiesto anticipazioni ex art. 9, comma 6, del d.l. n. 152 del 2021, mentre da ReGiS risulta l’incasso di € 168.414,66.
Dai dati aggiornati emerge un totale di pagamenti effettuati pari a € 447.398,79 e un avanzamento del 76,9%, con rendicontazione non effettuata. La Sezione invita l’ente a intervenire sui disallineamenti su ReGiS, richiamando l’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021, e raccomanda ogni misura utile per realizzare l’opera nei termini. Accerta quindi i profili di criticità e dispone la trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.
Nota della Redazione
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