Conto giudiziale irregolare per scritture contabili non tenute (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 139 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che ometta la tenuta del giornale di cassa e non rispetti la consequenzialità della numerazione delle ricevute di riscossione non può essere discaricato, ai sensi dell’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924. Il conto giudiziale che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 è irregolare, anche in assenza di ammanco, per la sola violazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione di irregolarità non richiede la prova di un danno erariale, essendo sufficiente l’accertata irregolarità formale della gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, addetto alla riscossione delle rette dell’asilo nido, per l’esercizio 2016. Il conto traeva origine da una separata iscrizione a ruolo disposta con la sentenza n. 59/2023 della stessa Sezione, che aveva scorporato le gestioni disomogenee originariamente cumulate in un unico prospetto.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto per difetti formali, mancata tenuta del giornale di cassa e mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico. Il pubblico ministero contabile ha concluso per l’irregolarità e l’addebito per le ricevute mancanti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha condiviso le conclusioni del magistrato designato, rilevando anzitutto che il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute, ma solo gli importi; la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze né i singoli importi.
La Corte ha poi richiamato l’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture. Richiamato anche l’art. 19 del regolamento sul servizio economale e l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, il collegio ha accertato la mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute.
Sul piano sostanziale, la Corte ha preso atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non può dirsi irregolare. È stata invece accertata la quadratura delle riscossioni con le ricevute in atti e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse, ancorché effettuati da soggetto diverso dall’agente.
Il conto è stato pertanto dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 r.d. n. 1214 del 1934, la Corte ha osservato che tutte le sentenze in materia di conti giudiziali sono già comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio.
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Nota della Redazione
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