Controllo spese elettorali lista comunale tra limite e rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 65 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 attribuisce alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la verifica di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste per le campagne nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni, anche se non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo in tal caso sufficiente una dichiarazione negativa. Il controllo si articola nella verifica del rispetto del limite massimo di spesa, della riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale, della conformità alle tipologie ammesse, della regolarità documentale e dell’indicazione delle fonti di finanziamento. Il Collegio accerta la regolarità del rendiconto quando le somme rientrano nel limite di legge e sono adeguatamente documentate; l’incompletezza del riscontro istruttorio non impedisce l’accertamento, ma lascia impregiudicati i profili connessi all’eventuale non veridicità delle entrate.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo delle spese elettorali sostenute da una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Gubbio, tenutesi l’8 e 9 giugno 2024 e, per il turno di ballottaggio, il 23 e 24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria si è costituito con decreti del 25 settembre e 20 dicembre 2024 e si è insediato con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG.
Con la deliberazione n. 131/2024/CSE il Collegio ha avviato l’istruttoria, chiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari e acquisendo dalla lista il conto consuntivo, trasmesso il 25 luglio 2024 e pervenuto il 26 luglio 2024. La questione sottoposta al Collegio è la verifica di regolarità del rendiconto rispetto ai parametri di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese dei partiti, movimenti e liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali, mentre quello sui singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993.
Sul piano dell’obbligo di rendiconto, il Collegio afferma un principio di carattere generale: tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni devono depositare il consuntivo, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In questo caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, con l’obbligo dei Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Nel caso concreto, il consuntivo è pervenuto entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, fissato al 31 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 17 luglio 2024. L’esame del rendiconto ha riguardato il rispetto del limite massimo, la conformità e riferibilità delle spese, la regolarità documentale e l’indicazione delle fonti di finanziamento.
Le spese accertate ammontano complessivamente a 2.793,40 euro, finanziate con mezzi propri della lista: una parte per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda e una parte per organizzazione di manifestazioni. Il Collegio rileva che non è pervenuto in termini esaustivi il riscontro alla nota istruttoria del 26 febbraio 2025: restano pertanto impregiudicati i profili connessi all’eventuale non veridicità del rendiconto in relazione all’ammontare delle entrate. Su queste basi il Collegio accerta la regolarità del consuntivo e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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