Polizia penitenziaria: aliquota 2,44% solo dal 2022 sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 101 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede l’aliquota di rendimento del 44 per cento per il personale militare con anzianità tra quindici e venti anni, non si applica al personale appartenente alla Polizia penitenziaria, corpo ad ordinamento civile, per le prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2021. Per il periodo successivo, l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende espressamente la disciplina dell’art. 54, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Tale estensione ha efficacia non retroattiva: la riliquidazione opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022. Resta ferma la regola per cui il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente al momento in cui matura il diritto alla prestazione.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente alla Polizia penitenziaria, aveva chiesto in primo grado la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, calcolato con il sistema misto in ragione di un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni. La pretesa consisteva nell’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna aveva rigettato il ricorso, ritenendo la norma riferibile ai soli appartenenti alle Forze Armate e non al personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile.
Il pensionato ha proposto appello, lamentando la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, anche in relazione ai commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021. L’Inps si è costituito eccependo in via preliminare la tardività della notifica del gravame e, nel merito, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Superate le questioni preliminari sulla tempestività del gravame, la Sezione affronta il merito e ritiene l’appello parzialmente fondato. La questione riguarda l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia penitenziaria titolare di pensione liquidata con il sistema misto, cessato dal servizio con oltre venti anni utili e con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995.
Il Collegio conferma l’impostazione del giudice di prime cure. L’art. 54 contempla unicamente il personale militare e non può trovare applicazione, in via generale, al personale della Polizia penitenziaria, equiparato a quello civile. Non rileva che al momento dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/1973 il Corpo avesse ordinamento militare, poiché il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione. Vengono richiamate sul punto Corte conti, Sez. giur. I Appello n. 179/2023, Sez. giur. per la Sicilia n. 284/2020 e Sez. giur. Lazio n. 133/2021.
La Sezione precisa però che tale conclusione vale solo per le prestazioni maturate al 31 dicembre 2021. Per il periodo successivo rileva l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, entrata in vigore il 1 gennaio 2022, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la disciplina dell’art. 54 ai fini del calcolo della quota retributiva, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
L’orientamento della Sezione, secondo cui la norma ha valore solo per il futuro, ha trovato conferma nella Corte costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990 in riferimento all’art. 3 Cost., puntualizzando che lo jus superveniens deve avere applicazione non retroattiva, operando la riliquidazione solo dal rateo di gennaio 2022. Vengono richiamate Corte conti, Sez. giur. I Appello n. 45/2022 e n. 179/2023.
All’appellante, che alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva di 15 anni e 1 mese, va dunque riliquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 1 gennaio 2022, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva e con corresponsione di arretrati e interessi legali dalla medesima data al saldo. Le spese legali sono compensate in ragione della particolarità della materia, delle diverse interpretazioni succedutesi nel tempo e dello jus superveniens; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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