Controllo successivo di legittimità: il contrasto reale è presupposto necessario (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 31 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Il mero ritardo nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, privo di contestazioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile, non integra tale presupposto e non legittima l’attivazione della funzione di controllo della magistratura contabile. La carenza di un contrasto giuridico reale, unita al mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la disposizione dirigenziale di dare seguito all’atto, determina il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, un contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente, adottato da un Istituto Comprensivo di Jesolo. La Ragioneria aveva in precedenza restituito il provvedimento privo di visto, dapprima perché inviato tardivamente rispetto all’adozione, poi perché il dirigente non aveva attivato alcuna delle casistiche previste dall’art. 10.
A fronte delle osservazioni, il dirigente scolastico, motivando le ragioni del ritardo, ha chiesto di dare seguito al provvedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, assumendosene la responsabilità. La RTS ha quindi rimesso gli atti alla Sezione, che è stata chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti per il controllo successivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione del proprio potere, in mancanza del previo controllo di competenza della RTS. Il deferimento riguarda complessivamente settantotto provvedimenti accumunati dalla medesima criticità: la presunta impossibilità, per la RTS, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio. La questione è ritenuta territorialmente circoscritta e non suscettibile di rimessione alla Sezione centrale.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 10 d.lgs. n. 123/2011 e rileva che il controllo successivo postula un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente responsabile, che si concretizzi nell’assunzione espressa di responsabilità da parte di quest’ultimo. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo in punto di diritto.
Nel caso esaminato la RTS ha contestato esclusivamente il ritardo nell’inoltro dell’atto, senza formulare alcun rilievo sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto. L’unico punto di contestazione riguarda una questione procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Difetta dunque il presupposto fondamentale, necessario e assorbente del controllo.
La Sezione osserva inoltre che non risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito al provvedimento. All’osservazione del novembre 2021 il dirigente ha risposto senza assumersi alcuna responsabilità; solo dopo la seconda osservazione, nel gennaio successivo, ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10, con tempistiche superiori al termine normativo. Ciò configura un’ulteriore causa ostativa all’attivazione del controllo. Il caso esula pertanto dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011.
Il Collegio dichiara conseguentemente il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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