Polizza malattia: la recidiva del tumore già indennizzato non è una “nuova malattia” e non dà diritto a un secondo indennizzo (Cass. 807/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 807 del 15 gennaio 2026 (R.G.N. 12651/2023) — Presidente Marco Rossetti, Relatore Pasqualina A. P. Condello.
Il principio di diritto
In tema di assicurazione contro le malattie, quando le condizioni di polizza escludono la doppia valutazione della medesima patologia, la recidiva di una malattia già indennizzata non costituisce un evento nuovo e autonomo idoneo a fondare un ulteriore obbligo indennitario a carico dell’impresa. L’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e sorretta da motivazione congrua; per censurarla non basta contrapporre una diversa interpretazione ritenuta preferibile.
Il fatto
Una assicurata, titolare di una polizza malattia con garanzia per l’invalidità permanente da malattia, aveva ottenuto nel 2011 un indennizzo di 30.000 euro a seguito di una neoplasia al seno. Nel 2015 le veniva diagnosticato un nuovo tumore al seno, con intervento di mastectomia; chiedeva quindi un ulteriore indennizzo di 140.000 euro, pari al 70% di invalidità permanente riconosciuta dal medico legale. L’impresa opponeva che la malattia del 2015 era collegata a quella del 2011 e come tale già indennizzata.
Il Tribunale di Vicenza, sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio che, con il criterio del “più probabile che non”, aveva qualificato la patologia del 2015 come recidiva di quella del 2011, rigettava la domanda. La Corte d’appello di Venezia confermava, ritenendo che la clausola n. 7, terzo comma, delle condizioni generali di polizza — relativa alla concorrenza di più malattie o alla doppia valutazione della stessa malattia — escludesse un doppio obbligo indennitario per la medesima patologia. Formulata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. nel senso dell’inammissibilità, la ricorrente chiedeva comunque la decisione del ricorso.
La motivazione
La Corte ha dichiarato il ricorso, articolato in cinque motivi, in parte inammissibile e in parte infondato, rigettandolo integralmente.
Sul primo motivo, la Corte ha dato continuità al proprio orientamento consolidato in tema di ermeneutica contrattuale (tra le altre, Cass. n. 14268/2017 e n. 22318/2023): l’interpretazione delle clausole è compito riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando rispetta i canoni legali ed è assistita da congrua motivazione; quando una clausola è suscettibile di più letture, la parte non può dolersi che sia stata privilegiata quella diversa dalla propria. La censura, limitandosi a contrapporre un’interpretazione alternativa, non si confrontava con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ricordato che essa ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando valuta le prove: nel caso di specie l’onere dei fatti costitutivi dell’indennizzo gravava sull’assicurata e non era stato ritenuto assolto.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione asseritamente apparente, è stato ritenuto infondato: richiamati i principi delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 8053 e n. 8054 del 2014; n. 16599 e n. 22232 del 2016), la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva esplicitato adeguatamente le ragioni dell’adesione alla c.t.u., ponendosi al di sopra del “minimo costituzionale”. Il terzo e il quinto motivo, dedotti come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sono incorsi nella preclusione della “doppia conforme” (art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.). Il quarto motivo, sotto l’apparente deduzione di un errato riparto dell’onere probatorio, tendeva a una inammissibile rivalutazione del merito.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha inoltre comportato l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come previsto dallo stesso art. 380-bis, ultimo comma (Cass., S.U., n. 36069/2023).
Implicazioni pratiche
La decisione conferma due profili di rilievo per il contenzioso assicurativo. Sul piano sostanziale, quando la polizza contiene una clausola che esclude la doppia valutazione della stessa malattia, la ripresa o l’aggravamento di una patologia già indennizzata non apre, di regola, a un secondo indennizzo: decisiva è la qualificazione medico-legale dell’evento come recidiva o come malattia nuova e autonoma, il cui onere probatorio grava sull’assicurato.
Sul piano processuale, la contestazione dell’interpretazione contrattuale in cassazione ha spazi ristretti: non è sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola, occorre indicare quale canone legale di ermeneutica sia stato violato e in che modo. Va infine considerato l’effetto dissuasivo della proposta ex art. 380-bis c.p.c.: insistere nel ricorso poi definito in conformità alla proposta espone alle condanne pecuniarie ulteriori previste dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
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