Polizze unit linked: qualificazione assicurativa e riparto del rischio demografico (Cass. civ. Sez. I n. 9418 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di polizze unit linked stipulate prima dell’entrata in vigore della legge n. 262/2005, il giudice del merito deve interpretare il contratto, a prescindere dal nomen iuris, per stabilire se esso integri una polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio demografico è assunto dall’assicuratore, oppure un investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di performance grava interamente sull’assicurato. Il tratto qualificante risiede nell’allocazione del rischio legato alla durata della vita umana. Nelle polizze guaranteed e partial guaranteed l’assicuratore riconosce comunque una somma apprezzabile slegata dal valore delle quote, sicché la funzione assicurativo-previdenziale permane. Solo nelle polizze unit linked pure il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato. La qualificazione operata dal giudice del merito, se rispettosa delle regole ermeneutiche e sorretta da motivazione congrua, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Nel 2000 il contraente aveva concluso, per il tramite di una banca, una polizza unit linked emessa da una compagnia assicurativa, indicando come assicurata una terza persona e come beneficiarie la stessa e un ulteriore soggetto. Deceduto lo stipulante, l’assicurata, subentrata quale intestataria della polizza, aveva riscattato il contratto e aveva poi domandato la declaratoria di nullità, per difetto di volontà dello stipulante e per assenza di un contratto quadro in forma scritta, sostenendo la natura finanziaria del prodotto. In via subordinata aveva chiesto la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza, con restituzione della differenza tra premi versati e importo riscattato, e, in via ulteriormente gradata, il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Parma aveva escluso la natura assicurativa del contratto, ravvisando la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza della banca e condannandola al risarcimento del danno precontrattuale, rigettando però le domande verso la compagnia. La Corte d’appello di Bologna ha ribaltato l’esito, accogliendo l’appello principale della banca e rigettando quello incidentale dell’assicurata, sul rilievo che il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la qualificazione della polizza unit linked stipulata nel 2000, da valutare alla stregua della disciplina anteriore alla legge n. 262/2005, che ha abrogato la lettera f) dell’art. 100 t.u.f. e ha introdotto l’art. 25-bis, estendendo ai prodotti finanziari assicurativi l’applicazione degli art. 21 e 23 t.u.f.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 6061/12, cui aderisce Cass. n. 10333/18): il giudice del merito, di là dal nomen iuris, deve accertare se il contratto configuri una polizza sulla vita, in cui il rischio relativo all’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, oppure un investimento finanziario, in cui il rischio di performance è interamente addossato all’assicurato. Tale giudizio, se rispettoso delle regole di ermeneutica e sorretto da motivazione congrua, non è sottoposto a censura di legittimità.

Muovendo da Cass. Sez. Un. n. 8271/2008 e da Cass. n. 3785/24, la Corte sottolinea che è lo scopo previdenziale a giustificare la disciplina di favore della polizza vita. La funzione previdenziale non è presente solo nelle polizze del ramo I, ma tendenzialmente anche nelle unit linked, nelle quali la somma dovuta varia in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario e si quantifica al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana.

Le polizze unit linked si articolano in categorie. Le guaranteed garantiscono la restituzione del capitale con eventuale maggiorazione minima; le partial guaranteed riconoscono una garanzia solo parziale; le unit linked pure fanno dipendere la somma esclusivamente dal valore del parametro sottostante. Nelle prime due l’assicuratore assume il rischio demografico. Solo nelle polizze pure il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento delle quote, nulla è dovuto dall’assicuratore. Coerente è la scelta dell’art. 2 del d.lgs. n. 209/2005, che fa rientrare nel ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial guaranteed.

Il tratto qualificante è dunque l’allocazione del rischio demografico: se il rischio di investimento grava totalmente sull’assicurato, il rischio legato alla durata della vita umana è solo apparente. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (Corte giust. causa C-166/11; Corte giust. causa C-542/16) e Corte cost. n. 32/2024, che ha ritenuto applicabile l’art. 2952, secondo comma, cod. civ. a una polizza con garanzia di restituzione integrale del premio. Il motivo è infondato: l’accertamento del regolamento contrattuale non è stato contrastato e la qualificazione della corte territoriale è conforme ai principi richiamati. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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