Porto d’arma e trasporto: distinzione fondata sull’agevole disponibilità (Cass. pen. Sez. I n. 6051 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della consumazione del reato di porto abusivo d’arma in luogo pubblico o aperto al pubblico non è necessario che il soggetto agente tenga l’arma sulla propria persona, essendo sufficiente che possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato. La distinzione tra porto e trasporto d’arma non si esaurisce nel diverso atteggiarsi dell’elemento psicologico, ma coinvolge anche l’elemento materiale: si ha porto quando l’arma è trasferita passando per luogo pubblico o aperto al pubblico in condizioni di agevole disponibilità ed utilizzabilità, sì da poter essere tempestivamente impiegata; si ha trasporto quando l’arma è trasferita come oggetto inerte, non per la sua intrinseca funzionalità e di non facile uso contingente. Il requisito della immediata disponibilità non è escluso dalla circostanza che l’arma sia lasciata, anche scarica, all’interno di un veicolo chiuso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22 marzo 2024, aveva confermato la condanna del ricorrente per la detenzione illegale di due fucili e del relativo munizionamento, per il porto illegale di ciascuna arma e per la ricettazione di uno dei fucili. Il giudice di primo grado, riconosciuta la continuazione tra i reati, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e la diminuente per il rito abbreviato, aveva condannato l’imputato a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi dell’erronea applicazione degli artt. 4 e 7 legge n. 859 del 1967 in punto di configurabilità dei reati di porto, della mancata configurazione di un unico reato con riferimento alle due condotte e dell’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. in punto di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima muove dalla ricostruzione dell’istituto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 4970 del 2016, Pagano), la Corte ribadisce che per la consumazione del porto d’arma non è richiesto che il soggetto tenga l’arma sulla persona, ma è necessario che possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per un uso immediato.
Il Collegio precisa poi che la differenza tra porto e trasporto non si esaurisce nell’elemento psicologico, ma coinvolge anche l’elemento materiale. Si ha porto quando l’arma viene trasferita passando per luogo pubblico in condizioni di agevole disponibilità ed utilizzabilità, così da poter essere tempestivamente impiegata; si ha trasporto quando l’arma è trasferita come oggetto qualsiasi e inerte, di non facile uso contingente (Sez. 1 n. 2609 del 2024, Gentile; Sez. 4 n. 23702 del 2013, Sanna; Sez. 1 n. 24686 del 2008, Comune).
Su questa premessa, la tesi del ricorrente secondo cui il fucile non sarebbe stato prontamente disponibile non si confronta con la motivazione della Corte territoriale. I giudici di merito avevano osservato che l’imputato aveva portato l’arma dal luogo di custodia al bar dove l’aveva imbracciata e l’aveva poi lasciata all’interno dell’abitacolo della vettura, non smontata e con il munizionamento, sul sedile lato passeggero. L’arma, pur non trovata indosso, era tenuta in modo da poterla agevolmente prelevare e farne uso. Analoga conclusione per il secondo fucile, portato all’esterno fino al luogo di abbandono, a nulla rilevando che fosse stato occultato.
Quanto alla pretesa unicità del reato, la Corte rileva che i due fucili furono trasportati in luoghi distinti e in tempi diversi, non potendo configurarsi un unico reato di porto; la tesi opposta riposava sulle sole dichiarazioni spontanee dell’imputato, che ha diritto al mendacio. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per a-specificità e comunque manifestamente infondato, essendo la motivazione della Corte d’appello scevra da fratture razionali nel ritenere la recidiva sintomo di accresciuta pericolosità, nel solco di Sez. 2 n. 10988 del 2023, Antignano. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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