Nessun conflitto di competenza se il GIP emette la cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 26199 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste conflitto negativo di competenza quando il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto la richiesta di applicazione di una misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque la misura e contestualmente sollevi il conflitto. Resta valida ed efficace l’ordinanza del secondo giudice se emessa nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. A norma dell’art. 22 cod. proc. pen., nel corso delle indagini preliminari il potere di intervento del giudice che deve vagliare la domanda cautelare è circoscritto all’atto richiestogli; il giudice indicato come competente che emette il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero esaurisce quindi la propria potestà decisoria.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova aveva ordinato il sequestro di somme, anche per equivalente, nella disponibilità di tre indagati, contestualmente dichiarando l’incompetenza per territorio in relazione ai reati di ricettazione e di detenzione e vendita di accessori contraffatti, ritenendo competente l’autorità giudiziaria di Savona.

Ricevuti gli atti, il pubblico ministero savonese aveva richiesto analoga misura, ottenendola con provvedimento emesso entro i termini dell’art. 27 cod. proc. pen. Il giudice per le indagini preliminari di Savona, con successiva ordinanza, ha poi sollevato conflitto negativo di competenza, prospettando la sussistenza della connessione con il reato associativo contestato al capo A).

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato insussistente il conflitto. Il percorso argomentativo muove dalla sequenza procedimentale: la dichiarazione di incompetenza del giudice genovese, la successiva emissione della misura da parte del giudice savonese e solo dopo il sollevamento del conflitto.

Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19652 del 2026, secondo cui il conflitto non può ritenersi sussistente in una simile evenienza. Il giudice che riceve la richiesta cautelare, qualora ritenga di non poter procedere, non può emettere la misura e al tempo stesso censurare la declaratoria di incompetenza.

Il passaggio decisivo è di natura processuale. Nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 22 cod. proc. pen., il potere di intervento del giudice chiamato a vagliare la domanda cautelare è circoscritto all’atto richiestogli. Emettendo il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero, il giudice indicato come competente esaurisce la propria potestà decisoria, con la conseguenza che l’ordinanza resta valida ed efficace se adottata entro il termine dell’art. 27 citato.

Su queste basi la decisione impugnata non poteva che essere confermata: il conflitto va dichiarato insussistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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