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Inammissibile il ricorso per motivi riproduttivi e non analitici (Cass. pen. Sez. VII n. 5547 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato con la natura a condotte reiterate del reato e con la reiterazione degli illeciti nel biennio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. I motivi, inoltre, non sono scanditi da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017.

In ordine al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. sull’abitualità della condotta. La circostanza che l’imputato sia formalmente incensurato è irrilevante, dovendosi valorizzare la reiterazione degli illeciti e la persistente pervicacia dimostrata, anche in considerazione della commissione di ulteriori condotte illecite a breve distanza temporale. Il provvedimento si colloca nell’alveo dell’orientamento che ritiene preclusa la configurabilità della causa di non punibilità quando il reato, come nel caso della guida senza patente, è per sua struttura a condotte reiterate, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. La Corte ha inoltre richiamato il dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016 in tema di valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di Appello in ordine all’adeguatezza della pena irrogata, evidenziando la gravità, la reiterazione delle condotte e l’assenza di qualsivoglia indice di collaborazione o resipiscenza. Il provvedimento risulta conforme all’orientamento consolidato secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivata con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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