Porto d’armi: la condanna penale appellata fonda il diniego di rinnovo (TAR Sardegna n. 1156 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi e può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e, nel settore delle armi, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone assume carattere prevalente rispetto all’interesse del privato. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che sia necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi, potendo apprezzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale. Il provvedimento di diniego o di revoca ha natura cautelare e non sanzionatoria, si fonda su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus e richiede una motivazione congrua, ragionevole e proporzionata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2017 la licenza di porto di fucile ad uso caccia. Nel dicembre 2023 il Questore di Cagliari ha negato il rinnovo del titolo, valorizzando due circostanze: la condanna, con sentenza appellata del 2023 del Tribunale di Cagliari, al pagamento di una multa di 2.500,00 euro per reati di cui il testo non riporta la qualificazione, e una situazione di alta conflittualità con la famiglia di altro soggetto.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna, deducendo eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché contraddittorietà e violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Ha sostenuto che il diniego avrebbe dovuto fondarsi su accurati accertamenti sulla personalità e indicare specificamente i fatti espressivi della presunta pericolosità sociale, ai fini di un serio giudizio prognostico. L’Amministrazione ha resistito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, che recepisce gli orientamenti del giudice delle leggi (sentenze 16 dicembre 1993, n. 440 e 20 marzo 2019, n. 109): il porto d’armi è eccezione al divieto di detenere armi e richiede la piena sicurezza del loro buon uso, sì da scongiurare dubbi prospettici per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza. Il giudizio dell’Autorità è ampiamente discrezionale e implica un’analisi comparata in cui l’interesse pubblico alla sicurezza prevale su quello del privato (Cons. Stato, sez. III, n. 4556 del 2026; n. 1828 del 2025).

Da ciò deriva che l’Amministrazione può legittimamente valorizzare, quali indici di inaffidabilità, situazioni non riconducibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 4493 del 2026; n. 3585 del 2024). Rilevano anche fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua (Cons. Stato, sez. III, n. 2337 del 2026). Il provvedimento ha natura cautelare, non sanzionatoria, e si fonda su valutazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus.

Nel caso concreto il Questore ha condivisibilmente ritenuto indici di non affidabilità la condanna alla multa e la perdurante conflittualità con la famiglia antagonista, dalla cui denuncia è scaturito il processo penale. Il Collegio ritiene irrilevante che le querele risalissero al 2016, prima del rilascio del titolo: il diniego richiama la condanna medio tempore intervenuta e non è stata provata la cessazione della conflittualità.

Il TAR affronta poi l’argomento dell’appello avverso la sentenza penale. La circostanza non scalfisce la legittimità del diniego: al momento dell’adozione del provvedimento il ricorrente risultava condannato con sentenza non riformata e, in ogni caso, è assorbente il rilievo che il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti penalmente irrilevanti. Il Collegio ribadisce che l’ampia discrezionalità esige comunque una motivazione puntuale, che colleghi le circostanze a una prognosi di verosimile pericolo di abuso; motivazione che, nel caso concreto, ritiene sufficiente.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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