Spese di ottemperanza e soccombenza: la compensazione per serialità è illegittima (Cons. Stato n. 1157 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la compensazione delle spese processuali è illegittima quando la parte ricorrente risulti integralmente vittoriosa e non sussistano quelle gravi ed eccezionali ragioni che sole consentono di derogare al criterio della soccombenza. Il carattere seriale della controversia non integra di per sé una ragione idonea a giustificare la compensazione. L’inerzia dell’amministrazione, documentata da diffide e solleciti, non costituisce autonoma voce di rimborso, ma può essere valutata quale elemento dimostrativo dell’inevitabilità del processo. La riduzione dei compensi, in applicazione del D.M. n. 55/2014, è ammessa quando la controversia non presenta particolare complessità, come nel caso di esecuzione di un credito pecuniario già definito dal giudice ordinario.
Il Fatto
La parte appellante aveva ottenuto dal TAR Lombardia l’ottemperanza a una precedente sentenza, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice di primo grado, decidendo sulle spese del giudizio di ottemperanza, ne aveva tuttavia disposto la compensazione, valorizzando il carattere seriale della controversia.
La parte ha impugnato tale capo, deducendo l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per mesi, nonostante diffide e solleciti, e il conseguente pregiudizio economico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda volta a ottenere la liquidazione delle spese secondo l’art. 91 cod. proc. civ. e i criteri del D.M. n. 55/2014. Non ricorrevano, infatti, quelle gravi ed eccezionali ragioni che sole avrebbero potuto giustificare la compensazione disposta dal giudice di primo grado, conclusosi con l’integrale vittoria della parte ricorrente.
Considerata la totale soccombenza dell’amministrazione, il primo giudice avrebbe dovuto applicare correttamente il principio della soccombenza di cui agli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., ponendo le spese e le competenze a carico dell’amministrazione resistente, secondo i parametri forensi come modificati dal D.M. n. 147/2022.
Sulla concreta quantificazione il Collegio ha applicato la riduzione contemplata dalle tabelle, stante la non particolare complessità della controversia. Né su tale valutazione può incidere, se non in via indiretta, l’inerzia serbata dall’amministrazione avverso i solleciti e le diffide. Le norme in materia di spese riferiscono queste ultime, e il connesso istituto della soccombenza, esclusivamente al costo sostenuto dalla parte vittoriosa per l’attività processuale in senso proprio. L’impegno legale profuso prima del processo può valere tutt’al più quale elemento che dimostra l’inevitabilità del giudizio, non quale autonoma voce da rimborsare.
La riduzione si giustifica perché il giudizio di primo grado non è stato complesso: si trattava di ottemperanza a un’altra sentenza di ottemperanza, avente ad oggetto un credito pecuniario ben definito dal giudice ordinario. Il procedimento si era esaurito in un’unica camera di consiglio, senza attività cautelare o istruttoria. L’appello è stato quindi accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione alle spese del primo grado e a quelle del grado d’appello, secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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