Ottemperanza per la carta del docente: l’inerzia del Ministero legittima l’astreinte (TAR Liguria n. 1010 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente spetta anche al personale docente non di ruolo con contratti a tempo determinato, per ogni anno scolastico di servizio. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ordina l’adempimento e, ove necessario, nomina un commissario ad acta. L’inerzia dell’Amministrazione, che non contesti l’avvenuto adempimento, legittima l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, trattandosi di attività che richiede un facere specifico come l’emissione della carta stessa.
Il Fatto
Un insegnante non di ruolo, titolare di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Imperia, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e al pagamento della somma complessiva di € 3.000,00, oltre accessori. Il ricorrente, dopo aver notificato la decisione all’Amministrazione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, l’actio iudicati era proponibile. L’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione, non assolvendo così all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata la domanda, ordinando al Ministero l’esecuzione del giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito della somma dovuta nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, ha nominato un commissario ad acta nella figura del Direttore generale competente, che avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.
Quanto alla domanda di astreinte, il TAR l’ha accolta fissando la penalità in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, in ragione della necessità di un’attività aggiuntiva consistente nell’emissione della carta elettronica, non riconducibile al semplice versamento di somme. Il dies ad quem è stato invece individuato nel giorno dell’adempimento o, in mancanza, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate forfettariamente in € 500,00 con distrazione in favore del difensore antistatario, in considerazione della natura seriale della controversia e della assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.
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Nota della Redazione
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