Azione di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e controvalore carta docente (TAR Campania n. 147 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore abbia ritualmente notificato il titolo esecutivo del giudice ordinario e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, va dichiarato l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato dal giudice. Qualora sia spirato il termine stabilito nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e non potendo l’amministrazione giovarsi del proprio contegno inerte. È invece rimessa alla valutazione di equità del Collegio la concessione delle astreintes.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

Espone che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che contempla l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio centrale riguarda il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Tribunale chiarisce che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La soluzione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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