Porto d’armi: conflittualità familiare e abuso di alcol giustificano il diniego (TAR Umbria n. 33 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di porto d’armi e il divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, espressione di ampia discrezionalità amministrativa di natura cautelare e non sanzionatoria, volto a prevenire abusi e sinistri. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando fatti o episodi anche privi di rilievo penale e indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua. Le situazioni di conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato giustificano di per sé le misure interdittive, non potendosi escludere che il clima di tensione sia solo sopito. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un abuso già consumato: è sufficiente che il quadro complessivo riveli una personalità carente di autocontrollo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Perugia ha rigettato la sua istanza di rilascio del porto d’armi per uso sportivo. Il diniego si fonda sulla condotta complessivamente tenuta negli anni precedenti: due d.a.s.p.o., un’indagine della Polizia Municipale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e un episodio che aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato, con conflittualità verso il fratello e frequente abuso di sostanze alcoliche. Da questi elementi la Questura ha desunto che il richiedente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità per la detenzione delle armi.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11 e dell’art. 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 legge n. 241/1990, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria e l’eccesso di potere, per essersi l’Amministrazione basata su fatti remoti, superati o irrilevanti, senza valutare la personalità complessiva e senza un giudizio prognostico su elementi concreti e attuali. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui sia il diniego questorile di porto d’armi sia il divieto prefettizio di detenzione postulano un giudizio prognostico sulla potenziale capacità del richiedente di abusare delle armi (Cons. Stato n. 6614/2020). L’Amministrazione può legittimamente valorizzare situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza che occorrano un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso, potendo apprezzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e motivato (Cons. Stato n. 7176/2025).

L’episodio oggetto di intervento delle forze di polizia assume significato rilevante. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Umbria n. 803/2025) e quella amministrativa secondo cui un caso tipico di misure interdittive è quello delle situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, nelle quali la tensione tende a esasperarsi col tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti abbiano disponibilità di armi (TAR Marche n. 47/2022). La litigiosità è di per sé idonea e sufficiente a giustificare il divieto, non potendosi escludere che il clima di conflittualità sia ancora esistente o solo momentaneamente sopito (Cons. Stato n. 2996/2016; Cons. Stato n. 4451/2021).

Nel verbale di intervento risulta che il fratello del ricorrente aveva richiesto l’aiuto della Polizia dopo una discussione, durante la quale il ricorrente lo aveva colpito in viso; la madre riferiva di frequenti diverbi legati alla ripresa dell’abuso di sostanze alcoliche, anche all’interno dell’esercizio commerciale. Il ricorrente ha proposto una lettura diversa dei fatti, minimizzandone la portata, ma quanto verbalizzato non è stato contestato nel suo contenuto oggettivo e supporta la valutazione sull’esistenza di una conflittualità familiare e sulla personalità dell’interessato.

Gli episodi risalgono ad alcuni anni prima, ma non sono così remoti da perdere significato, soprattutto in assenza della dimostrazione di un radicale mutamento di condotta e di rapporti. Anche l’irrogazione di due d.a.s.p.o. concorre a connotare una personalità priva di piena garanzia di autocontrollo, a prescindere dalle conseguenze penali. Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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