Valutazione sintetica per categorie di titoli nei concorsi universitari (C.G.A.R.S. n. 356 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, la Commissione giudicatrice non è tenuta ad attribuire un punteggio numerico a ciascun titolo, essendo sufficiente un giudizio complessivo, sintetico e unitario che dia contezza dei parametri applicati e del percorso logico-discretivo seguito. La valutazione analitica dei titoli s’intende soddisfatta mediante un esame per tipologie e categorie, potendo la Commissione sceverare i titoli significativi da quelli non rilevanti. L’autovincolo ai criteri prefissati nel verbale n. 1 non impone, quindi, la sommatoria dei punteggi per ogni singolo titolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, bandita da una università siciliana per la copertura di un posto di ricercatore in tenure track (RTT), ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, per un settore scientifico-disciplinare di area geografica. Lamentava l’illegittimità della valutazione dei titoli della candidata poi risultata vincitrice, invocando l’annullamento del decreto rettorale e degli atti della Commissione, nonché la caducazione del contratto di ricerca stipulato con la struttura universitaria.

Il TAR Sicilia aveva rigettato il ricorso. Il soccombente ha proposto appello, articolando quattro motivi: dalla motivazione asseritamente errata della sentenza, alla contestata valutazione di titoli specifici, fino alla dedotta violazione dell’art. 9 del bando per l’omessa assegnazione di un punteggio a ogni singolo titolo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio affronta unitariamente il primo e il quarto motivo, connessi e prioritari, evidenziando come i parametri valutativi della Commissione siano desumibili dal verbale n. 1 del 17 settembre 2024, dall’art. 8 e dall’art. 9 del bando e dall’allegato C al verbale n. 3. Il Collegio muove dal canone dell’interpretazione letterale dell’atto amministrativo, richiamando il principio per cui ai destinatari vanno offerte regole di comportamento certe e sicure.

Da tale lettura emerge che i titoli valutabili sono quelli distinti per tipologia, con attribuzione di un punteggio “fino a un massimo” per ciascuna categoria. La scheda di valutazione, nella colonna “punteggio per ogni titolo”, indica non il punteggio effettivo di ogni titolo, bensì il massimo attribuibile. Il giudizio complessivo sui titoli risulta dunque legittimo e coerente con le previsioni di gara.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui, nei concorsi, è sufficiente un giudizio complessivo, sintetico e unitario, che consenta di ricostruire i parametri applicati e le ragioni del punteggio. Il metodo corretto è quello dell’analiticità tipologica e non oggettuale. Le valutazioni della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto per illogicità, superficialità o abnormità manifeste.

Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi alle categorie dei titoli di formazione e ricerca e di relatore a convegni, il Consiglio ribadisce l’impossibilità di fondare la censura su meri profili quantitativi. Nella prima categoria l’appellante ha anzi conseguito un punteggio superiore alla vincitrice. Nella seconda, la qualifica di discussant è stata ritenuta valutabile, poiché l’attività presuppone comunque un intervento tecnico in un dibattito scientifico. Non emergono contraddizioni manifeste tra criteri e punteggi assegnati.

In conclusione, la Commissione ha correttamente operato nel rispetto dell’autovincolo, esplicitando il rapporto tra punteggio numerico e giudizio. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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