L’ottemperanza al giudicato sulla carta docente si apre al giudice amministrativo dopo l’inutile decorso del termine (TAR Lombardia n. 2699 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, avente ad oggetto l’obbligo dell’Amministrazione di erogare la carta del docente, è procedibile ove sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza senza che l’Amministrazione abbia adempiuto. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, non smentita da alcuna prova dell’avvenuto pagamento, legittima l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina, fin d’ora, del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina del commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa, non comporta il diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere a favore di una docente la carta del docente per l’importo annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che dopo la notifica della sentenza era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge n. 30/1997. Tale decorso legittima l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva allegato né dimostrato di aver dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. L’inerzia è stata quindi qualificata come inottemperanza, con conseguente ordine all’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, precisando che lo stesso opererà solo su istanza del creditore, dopo il decorso del termine assegnato all’Amministrazione, e dovrà concludere l’incarico entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha escluso che al commissario spetti alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 800,00 oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.