Porto d’armi e conflittualità familiare: legittimo il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 127 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi. Il suo rilascio presuppone la piena sicurezza circa il buon uso delle stesse, con esclusione di dubbi, in termini prognostici, per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso. Una situazione di conflittualità familiare, nella sua oggettività, costituisce valido motivo per l’adozione di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione. Il provvedimento di diniego o revoca non ha natura sanzionatoria, ma cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Cosenza ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, unitamente agli atti presupposti, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
Alla base del diniego vi era la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli art. 581, 582 e 594 cod. pen., generato da una lite in ambito familiare e conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. L’Amministrazione ha ritenuto che il clima di conflittualità nel nucleo familiare facesse venir meno i requisiti di affidamento. Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione, l’omessa considerazione dell’interlocuzione procedimentale e l’assenza di condanne ostative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento generale della materia: al possesso del porto d’armi non è riconosciuta la natura di diritto assoluto. L’apprezzamento è rimesso alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, alla quale è imposto di motivare in modo congruo, ponendo a fondamento un giudizio non irrazionale.
Su questa premessa il Tribunale aderisce al consolidato orientamento secondo cui le conflittualità familiari integrano valide ragioni per non concedere il porto d’armi o per revocarlo. Richiama Consiglio di Stato sez. III n. 726 del 2023, per cui il porto d’armi può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta sicurezza circa il buon uso, e Consiglio di Stato sez. III n. 11474 del 2022, secondo cui l’Amministrazione può valorizzare situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso, trattandosi di provvedimento di natura cautelare.
Il Collegio richiama altresì Consiglio di Stato sez. III n. 478 del 2025, che ammette il divieto di detenzione in presenza di una situazione di conflittualità nota, e tre pronunce di merito: TAR Lazio n. 20043 del 2024, TAR Sicilia n. 3435 del 2023 e TAR Toscana n. 1305 del 2022. Da queste si ricava che la conflittualità familiare, nella sua oggettività, è valido motivo di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione.
Applicando tali principi, il motivo di gravame è infondato. Il provvedimento ha considerato sia le memorie del ricorrente, sia l’intervenuta declaratoria di non doversi procedere, reputandole inadeguate a fondare il diritto al rinnovo. Il procedimento penale, generato dalla litigiosità tra coniugi, è stato il motivo del rigetto, in quanto il clima di conflittualità potrebbe sfociare in atti inconvenienti e il titolare non dà più sicuro affidamento di non abusare delle armi.
Tale valutazione, nell’alveo della discrezionalità amministrativa, è immune da critiche di illogicità o irrazionalità. La litigiosità familiare, dimostrata dalla querela sporta, è motivo adeguato e sufficiente per ritenere pericoloso l’affidamento delle armi, mancando quella serenità che costituisce presupposto indispensabile. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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