Inammissibile l’ottemperanza se il Comune prova l’avvenuto pagamento del residuo (TAR Sicilia n. 965 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato è inammissibile quando risulti provato che l’amministrazione ha integralmente eseguito il titolo, non essendo configurabile alcun inadempimento ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. L’onere di allegare e provare il pagamento del residuo credito grava sull’ente debitore; una volta assolto, spetta al creditore contestare specificamente la satisfattività dei pagamenti. La mancata replica della parte ricorrente alle difese dell’amministrazione, corredate di idonea documentazione, consolida l’accertamento dell’adempimento e preclude l’esecuzione.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto al Comune il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, titolo poi confermato integralmente con sentenza non appellata e passata in giudicato.
Secondo la ricorrente, il Comune, dopo l’introduzione del giudizio di opposizione, aveva corrisposto esclusivamente la sorte capitale, rimanendo debitore degli interessi moratori maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo. Chiedeva pertanto ordinarsi l’integrale ottemperanza, anche mediante nomina di Commissario ad acta, con condanna alle spese e alla penalità di mora. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità per carenza di interesse, deducendo di aver pagato tutto quanto dovuto già nell’anno 2017.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato l’art. 112 cod. proc. amm. e ha richiamato la nozione di inottemperanza quale presupposto legittimante dell’azione di ottemperanza. Il thema decidendum si è incentrato sull’effettiva permanenza di un residuo credito non soddisfatto.
Il Comune ha dedotto e provato di non essere più debitore per aver integralmente corrisposto quanto dovuto già nel 2017. In particolare, dopo la concessa provvisoria esecutorietà del decreto opposto, l’ente aveva già pagato la sorte capitale e, successivamente, l’ulteriore somma a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale, di cui una parte già conteggiata nel decreto e l’altra maturata successivamente all’emissione dello stesso, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in favore del procuratore distrattario.
I pagamenti risultano documentati mediante determinazione dirigenziale e mandato di pagamento, prodotti in atti. Il Tribunale ha quindi ritenuto fornita la prova dell’adempimento del residuo credito azionato con il ricorso.
A fronte di tale dimostrazione, la difesa della ricorrente è rimasta del tutto silente, senza addurre elementi utili a chiarire eventuali profili di non satisfattività dei pagamenti effettuati. Il Collegio ha valorizzato la condotta processuale della parte, che non ha contestato in alcun modo le difese documentate dell’ente.
Ne consegue che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non sussistendo l’inottemperanza dell’amministrazione. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente soccombente, liquidate in dispositivo, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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