Composizione del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale: la partecipazione senza voto dei Direttori di Distretto non lede gli interessi del sindacato (TAR Basilicata n. 107 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione, senza diritto di voto, dei Direttori di Distretto dell’Azienda Sanitaria e di altri funzionari apicali alle riunioni del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale non lede gli interessi del sindacato che abbia chiesto la convocazione dell’organo, atteso che tale partecipazione non incide sulla composizione numerica del Comitato né sulla titolarità del diritto di voto dei suoi componenti. La nomina del Segretario verbalizzante supplente, già disposta con precedente deliberazione non impugnata, è inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto, oltre che infondata, atteso che il Segretario svolge mansioni meramente esecutive. La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di modifica della composizione del Comitato Zonale deve essere respinta qualora difetti il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Sindacato Unico di Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria (SUMAI) ha impugnato la deliberazione con cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) ha modificato la precedente deliberazione di nomina del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale, sostituendo i componenti designati dal sindacato ricorrente con quelli indicati da altro sindacato.
Il provvedimento impugnato ha inoltre previsto la partecipazione, nell’ambito dei lavori del Comitato Zonale, dei Direttori di Distretto dell’ASP e del Direttore dell’Ufficio del Personale, quali componenti privi di diritto di voto e senza incidenza sulla composizione numerica del Comitato. Il sindacato ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento, deducendone la lesività per gli interessi rappresentati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha rimandato alla fase di merito la disamina dell’eccezione di inammissibilità relativa alla procura speciale alla lite, ritenendo invece di poter valutare l’istanza cautelare nel merito. Il Collegio ha osservato che la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Zonale dei Direttori di Distretto dell’ASP e del Direttore dell’Ufficio del Personale non appare idonea a ledere gli interessi del sindacato ricorrente, tanto più che è la stessa parte ricorrente ad aver richiesto la convocazione dell’organo.
Quanto alla contestazione relativa alla nomina del Segretario verbalizzante supplente, il Tribunale ha rilevato che tale nomina era già stata disposta con la precedente deliberazione, non impugnata con il ricorso in esame, con conseguente inammissibilità della censura per mancata impugnazione dell’atto presupposto. Nel merito, la censura è stata altresì ritenuta infondata, atteso che il Segretario verbalizzante del Comitato Zonale svolge mansioni meramente esecutive, prive di incidenza sulle determinazioni dell’organo.
Il Collegio ha infine rilevato il difetto del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, condizione necessaria per l’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Il TAR ha pertanto respinto l’istanza di sospensione, compensando tra le parti le spese relative alla fase cautelare in ragione dei giusti motivi sussistenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.