Porto d’armi per difesa personale, onere probatorio del dimostrato bisogno (TAR Lombardia n. 2755 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi per difesa personale costituisce una deroga al divieto generale di portare armi e non un diritto assoluto. Il rilascio presuppone il dimostrato bisogno, inteso come pericolo attuale per l’incolumità dell’istante, e il relativo onere probatorio grava sempre sul richiedente. Tale onere non si inverte in caso di precedente rilascio o di pregressi rinnovi: ogni istanza va valutata sulla situazione contingente, senza che l’Amministrazione sia gravata da un onere motivazionale rafforzato in ordine ai fatti sopravvenuti. L’eccezionalità del titolo impone all’istante di provare, con periodicità, la persistente attualità del bisogno.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di una società attiva nello stoccaggio di rame in zone periferiche e industriali, presentava istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, già rilasciato e poi scaduto. A fondamento della richiesta allegava l’assenza di mutamenti peggiorativi della propria condizione soggettiva, la persistenza delle esigenze di tutela legate all’attività d’impresa e la vicinanza dell’abitazione alla sede aziendale.

Con decreto del Prefetto di Milano l’istanza veniva rigettata per carenza del requisito del dimostrato bisogno. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare respingeva la domanda di sospensiva con ordinanza n. 202 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 42 del TULPS, che subordina la licenza di porto d’armi al dimostrato bisogno. Il potere prefettizio è espressione di un’ampia discrezionalità, funzionale alla tutela dell’ordine pubblico e alla verifica in concreto del bisogno addotto.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440 del 1993 e n. 24 del 1981), il Tribunale ribadisce che il porto d’armi è eccezione al normale divieto di portare armi e non un diritto assoluto. Da ciò deriva la necessità di un pericolo attuale per l’incolumità personale dell’istante.

Sul piano del riparto probatorio, la sentenza aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III n. 10177 del 2022): l’onere di provare le circostanze di fatto che giustificano il bisogno attuale ricade sempre sul richiedente, sia in caso di prima richiesta sia in caso di rinnovo. Il precedente rilascio non genera alcuna inversione dell’onere probatorio né un onere rafforzato in capo all’Amministrazione.

Il Collegio richiama altresì Sez. III n. 4418 del 2022, secondo cui il titolo non produce legittimi affidamenti al rinnovo perpetuo, ma è soggetto a un controllo assiduo e penetrante, che abilita l’Autorità anche a una riconsiderazione discrezionale dell’opportunità del permanere del titolo. Nel merito, il ricorrente non ha fornito circostanze concrete, verificabili e attuali: rilievo decisivo assumono il valore contenuto delle somme movimentate, la vetustà dell’episodio di tentato furto risalente al 2006, l’esistenza di un contratto con una società di vigilanza e l’attribuzione della posizione di responsabile della sicurezza in epoca successiva alla richiesta di chiarimenti dell’Amministrazione.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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