Giudizio di inidoneità all’avanzamento per sanzione disciplinare di stato (TAR Lazio n. 8440 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’avanzamento del militare è espressione di amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per arbitrarietà o illogicità manifesta. La sanzione disciplinare di stato, ancorché già scontata, può costituire legittimo elemento ostativo alla valutazione favorevole, rilevando quale componente del giudizio complessivo sulla persona e quale indice di gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo. Il provvedimento negativo non richiede una motivazione particolarmente analitica, dovendo dare conto dell’iter logico seguito e degli elementi considerati.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale del Corpo di Commissariato dell’Aeronautica Militare, era stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado di Maggiore per l’anno 2023 dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento. Il giudizio negativo era motivato dal riferimento alla sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, inflitta per una condotta consistita nella presentazione di una ricevuta di pagamento apocrifa per ottenere un rimborso superiore a quello spettante, vicenda per la quale l’interessato era stato anche sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova.
Il militare impugnava il giudizio di inidoneità deducendo che l’Amministrazione non avesse svolto una valutazione globale del suo profilo, omettendo gli elementi favorevoli emergenti dalla documentazione caratteristica. Successivamente, promosso al grado di Maggiore con decorrenza dall’anno successivo, estendeva l’impugnazione ai provvedimenti di promozione, chiedendo la rettifica della decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la natura dell’atto impugnato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la valutazione di inidoneità all’avanzamento è espressione di amplissima discrezionalità tecnica. In tale ambito, la Corte ha precisato che la sanzione disciplinare ben può costituire elemento ostativo al giudizio favorevole, configurandosi come componente idonea a contribuire alla formazione di un giudizio complessivo della persona, ovvero come circostanza dalla quale emergono determinanti connotazioni negative relative a gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo.
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha osservato che il giudizio di inidoneità non richiede un apparato argomentativo particolarmente analitico ed approfondito. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva dato conto dell’iter logico seguito dall’Amministrazione e degli elementi posti a fondamento della decisione, evidenziando come la Commissione avesse considerato determinante la gravità della condotta sanzionata. Il riferimento alla vicenda disciplinare è stato ritenuto non illogico, attesa la capacità della stessa di incidere su prestigio, credibilità istituzionale e affidabilità del militare aspirante all’avanzamento.
Il Collegio ha quindi escluso la configurabilità dell’eccesso di potere, rilevando l’assenza di profili di arbitrarietà o illogicità manifesta nella valutazione espressa dall’organo collegiale, il quale aveva sintetizzato gli elementi acquisiti ritenendo le condotte di gravità tale da precludere un giudizio positivo. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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