Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nelle procedure selettive (TAR Puglia n. 922 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi amministrativi, quando il ricorso proponga in via subordinata la rinnovazione dell’intera procedura selettiva, i controinteressati devono intendersi identificati in tutti i soggetti partecipanti alla selezione, non solo in quelli risultati vincitori o utilmente collocati in graduatoria. Ove la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulti particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del tribunale o della sezione può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a..
Il Fatto
Una docente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia la graduatoria definitiva di una procedura di selezione per il reclutamento di personale docente a tempo determinato nel settore artistico-disciplinare AFAM018/Pianoforte, indetta dal Conservatorio di Musica di Foggia. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva la rinnovazione parziale della procedura, mediante rivalutazione dei propri titoli con attribuzione del corretto punteggio, e, in via espressamente subordinata, la rinnovazione dell’intera procedura valutativa.
La notifica del ricorso era stata effettuata nei confronti di un solo controinteressato, mentre la domanda subordinata, coinvolgendo l’intera procedura, rendeva necessario chiamare in giudizio tutti i partecipanti alla selezione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la pubblica udienza di trattazione.
Quanto al contraddittorio, il Collegio ha considerato che le censure dedotte miravano sia alla rinnovazione parziale della procedura, mediante rivalutazione dei titoli, sia, in via subordinata, alla rinnovazione dell’intera procedura valutativa. In considerazione delle censure proposte in via subordinata, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla selezione pubblica, rilevando la notifica del ricorso ad un solo controinteressato.
Preso atto della richiesta della ricorrente di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, il Tribunale ha richiamato l’art. 41, comma 4, c.p.a., che consente tale modalità quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ha prescritto le modalità di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Conservatorio, in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”, con l’obbligo di non rimuovere i documenti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
Il Tribunale ha infine stabilito i termini perentori entro cui la ricorrente avrebbe dovuto trasmettere la richiesta di pubblicazione e depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione, pena l’improcedibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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