Trasferimento per incompatibilità ambientale, il richiamo per relationem e la natura non sanzionatoria (TAR Puglia n. 941 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del militare dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 238 d.P.R. n. 90/2010, costituisce un “ordine” e non una sanzione, essendo finalizzato a tutelare il prestigio e il corretto funzionamento dell’ufficio. L’interesse del militare a permanere in una sede è un interesse di mero fatto, cedevole rispetto all’interesse pubblico. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità, e il provvedimento è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o incompletezza della motivazione. La motivazione può essere resa per relationem ad una proposta di trasferimento richiamata, purché l’atto richiamato sia reso disponibile all’interessato. Non rilevano le sopravvenienze, come l’archiviazione penale, quando la legittimità dell’atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.

Il Fatto

Un Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, comandante di una Stazione, impugnava il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, disposto dal Comando Legione per il venir meno del rapporto fiduciario con i superiori e per il coinvolgimento in un procedimento penale per peculato. Il provvedimento era motivato per relationem alla proposta del Comando Provinciale che elencava vari episodi, tra cui l’utilizzo dell’auto di servizio per fini personali, la restituzione di un veicolo sequestrato senza seguire le procedure corrette e l’avvio di un procedimento disciplinare. Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche la revoca dell’alloggio di servizio e altri atti consequenziali, deducendo la mancata considerazione dell’archiviazione del procedimento penale e delle proprie condizioni di salute.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative al difetto di motivazione e di istruttoria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha precisato che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria e può essere disposto anche quando il bene del prestigio dell’Istituzione sia solamente messo in pericolo, a prescindere da un giudizio di colpevolezza del militare. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato alla manifesta illogicità o irrazionalità della scelta.

In merito al vizio motivazionale, il Tribunale ha osservato che la determina impugnata richiamava espressamente la proposta del Comando Provinciale, in cui erano minuziosamente descritti i fatti posti a fondamento del trasferimento. L’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 consente la motivazione per relationem, ed è sufficiente che l’atto richiamato sia reso disponibile all’interessato, come avvenuto a seguito dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente. La Corte ha quindi escluso sia un difetto di istruttoria, risultando le circostanze documentate, sia un difetto di proporzionalità, considerando la natura di ordine del provvedimento e la posizione di vertice del militare.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della conferma di revoca dell’alloggio di servizio, trattandosi di atto meramente confermativo di una precedente determinazione non impugnata con censure specifiche. Nel merito, la revoca è stata ritenuta legittima in quanto effetto consequenziale del trasferimento, ai sensi dell’art. 365 d.P.R. n. 90/2010, senza che fossero dovute nuove valutazioni discrezionali. Il Tribunale ha infine dichiarato l’inammissibilità del motivo avverso il provvedimento implicito di revoca dell’autorizzazione all’uso del mezzo di servizio, per l’incertezza sulla sua esistenza, e degli ulteriori motivi aggiunti, in quanto non basati su una sopravvenuta conoscenza di atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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