Porto d’armi, diniego fondato su fatti non rilevanti penalmente (TAR Piemonte n. 1700 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del porto d’armi, il giudizio di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva ed è espressione di una discrezionalità tecnica ampiamente sindacabile solo per illogicità, irrazionalità o contraddittorietà manifeste. L’Amministrazione può fondarlo anche su fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale, non essendo necessari una sentenza di condanna, un accertamento di pericolosità sociale né un concreto abuso nell’uso delle armi. La sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto non impedisce all’Autorità di pubblica sicurezza di valorizzare i fatti accertati in sede penale ai fini del giudizio prognostico. Il diniego non è illogico quando la condotta complessiva del richiedente evidenzi una personalità scarsamente incline al rispetto delle regole sociali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Con provvedimento notificato il 6 giugno 2022, il Questore di Torino aveva respinto l’istanza sul rilievo che l’interessato non possedeva i requisiti prescritti: dagli accertamenti erano emersi diversi precedenti, tra cui un deferimento del 2016 per lesioni e minaccia, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, una condanna della Corte d’Appello per violazioni edilizie, un arresto per furto aggravato e ulteriori indagini risalenti.

Il ricorrente propose ricorso gerarchico al Prefetto, sostenendo che i procedimenti a suo carico si erano chiusi senza condanne e riguardavano fatti risalenti. Con decreto notificato il 14 febbraio 2023 il Prefetto di Torino respinse il ricorso. Il ricorrente impugnò così dinanzi al TAR sia il provvedimento questorile sia il decreto prefettizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene che la pronuncia di improcedibilità per tenuità del fatto equivale a un proscioglimento e non consente alcuna prognosi di pericolosità.

Il TAR respinge la censura. La sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto si basa su fatti e condotte che, pur ritenuti penalmente irrilevanti, possono essere esaminati in sede procedimentale e in funzione di prevenzione generale dagli organi di polizia preposti alla tutela dell’ordine pubblico, ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto. I procedimenti penali, nella loro globalità, evidenziano una personalità scarsamente incline al rispetto delle regole sociali, a prescindere dalla loro risalenza nel tempo e dall’assenza di condanne.

Il Collegio richiama la natura del potere: nel nostro ordinamento non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi, poiché il rilascio della licenza costituisce eccezione al generale divieto di portare armi di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4 della legge n. 110/1975. Il Legislatore ha rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione il rilascio del titolo abilitativo, con giudizio connotato da carattere cautelare e preventivo. Il giudizio di inaffidabilità può quindi derivare anche da situazioni che, pur senza condanne o misure di pubblica sicurezza, evidenzino una condotta violenta o proclive alla devianza.

La Corte richiama il consolidato orientamento amministrativo: il concetto di affidabilità postula un triplice ordine di fattori convergenti — condotta irreprensibile, equilibrio psicofisico, tranquillità dell’ambiente familiare e sociale. Sul punto assume rilievo anche la posizione della convivente, coimputata nel medesimo procedimento del 2016, della quale il ricorrente era a conoscenza. Nel caso concreto il giudizio di inaffidabilità non appare illogico, irrazionale o contraddittorio e non è sindacabile nel merito.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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