Porto d’armi sportivo: la parentela non basta se manca la valutazione concreta (TAR Campania n. 4171 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il rapporto di parentela con soggetto destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi non costituisce, da solo, ragione sufficiente per fondare il diniego della licenza. L’art. 43 TULPS richiede che il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente si ancori a concrete circostanze dalle quali desumere il pericolo di abuso. La discrezionalità dell’Amministrazione è ampia ma non illimitata: il provvedimento di rigetto deve esprimere una valutazione puntuale sulla personalità del familiare, sui rapporti effettivi con il richiedente e sulle osservazioni procedimentali dell’istante. In difetto, il diniego è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione ed è annullato, salvo ulteriori valutazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Caserta ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto il fatto che il padre non convivente del richiedente era stato destinatario, nel novembre 2023, di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, per aver ferito accidentalmente un’altra persona durante una battuta di caccia.
Il Questore ha ritenuto che, frequentando il padre abitualmente l’abitazione del coniuge e dei figli, mancasse il requisito della piena affidabilità del richiedente. Il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Campania deducendo violazione degli artt. 39 e 43 TULPS, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e sviamento, oltre a violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione procedimentale. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina degli artt. 39 e 43 TULPS, che attribuiscono all’Autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale nella formulazione del giudizio prognostico circa il pericolo di abuso delle armi. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il TAR ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma una eccezione al divieto generale, operante solo verso chi dia perfetta e completa sicurezza del buon uso delle armi.
Il giudizio amministrativo — si legge — non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, e deve avere agganci concreti con la realtà, non fondandosi su mere congetture. La discrezionalità restrittiva è però circoscritta dal rispetto di criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza e proporzionalità.
Quanto al contesto familiare, il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’ambiente di chi aspira a detenere armi deve essere immune da ogni menda. Tuttavia, il Collegio precisa il principio: se la parentela con soggetti indiziati può costituire elemento significativo, non può da sola fondare il diniego, ove non accompagnata da ulteriori concrete circostanze dalle quali dedurre il pericolo di abuso.
Nel caso concreto, l’Amministrazione ha assunto come ostativo il divieto che ha colpito il padre, soggetto non convivente e non pregiudicato. Non risulta alcuna valutazione sulla personalità del genitore, sul possesso di armi e titolo da circa trent’anni senza altri episodi, né sulla portata episodica e accidentale del ferimento. Il diniego è quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, fatta salva ogni ulteriore valutazione dell’Amministrazione; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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