Rimborso spese legali al docente universitario solo se incardinato nell’ateneo (TAR Piemonte n. 301 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 presuppone un legame di appartenenza tra il dipendente e l’amministrazione destinataria dell’istanza. La norma, di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione, è applicabile solo quando il privato abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione da cui dipende direttamente, in forza di un contratto di lavoro o di un provvedimento costitutivo del rapporto di servizio. La condotta oggetto del giudizio deve essere espressione della volontà dell’amministrazione di appartenenza e strumentale all’adempimento dei suoi fini istituzionali, con imputazione degli effetti in capo alla stessa. È pertanto irrilevante che l’attività sia stata svolta di fatto in favore di un ateneo diverso da quello di incardinazione. Il difetto del requisito di appartenenza determina il rigetto della domanda di rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, professore ordinario di chirurgia plastica, aveva chiesto a un ateneo il rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale conclusosi con assoluzione con formula piena. L’istanza era fondata sull’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997. L’ateneo l’aveva rigettata osservando che il docente non era incardinato presso di esso, essendo in servizio presso una diversa università, e che sussisteva un asserito conflitto di interessi, per essere l’ente individuato come persona offesa nel procedimento penale.

Il docente ha impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione della norma sul rimborso, la mancata indicazione dell’autorità e del termine di ricorso e l’insussistenza del conflitto di interessi, non essendosi l’ateneo costituito parte civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, che subordina il rimborso alla ricorrenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, riferiti all’amministrazione di appartenenza.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8128 del 2019, il Tribunale ribadisce che la condotta contestata deve essere espressione della volontà dell’amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali, con imputazione degli effetti in capo alla stessa. Nella medesima direzione è citata la giurisprudenza di merito (TAR Campania Napoli n. 28 del 2025), che qualifica la disposizione come eccezionale e ne impone l’interpretazione restrittiva.

Da tali premesse il Collegio trae la conseguenza che il presupposto dell’appartenenza va inteso in senso stretto. Vi rientrano solo i casi in cui il privato abbia esercitato la propria attività in favore dell’amministrazione da cui dipende direttamente, in base a un contratto di lavoro o a un provvedimento costitutivo del rapporto di servizio. La norma non può quindi estendersi a chi abbia agito in favore di un ente diverso da quello di incardinazione.

Nel caso concreto il requisito non sussiste: il ricorrente non risulta incardinato presso l’ateneo resistente, bensì presso altra università. Il motivo è pertanto infondato e assorbito ogni profilo sul conflitto di interessi, essendo il provvedimento sorretto da una pluralità di motivazioni, una sola delle quali sufficiente.

È assorbito anche il profilo sulla mancata indicazione dell’autorità e del termine di ricorso: il ricorrente non vi ha interesse, avendo proposto tempestivamente il ricorso davanti al giudice competente. Il Collegio aggiunge che, nel merito, l’accoglimento sarebbe comunque impedito dall’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, trattandosi di vizio formale in attività vincolata, privo di incidenza sul contenuto dispositivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese secondo il D.M. n. 55 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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