Giudicato del giudice ordinario non ottemperato: il TAR condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 954 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che impone all’Amministrazione di completare le procedure di esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla notificazione. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro un nuovo termine, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito dell’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 9 ottobre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 14 aprile 2026. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 9 ottobre 2024 e il suo passaggio in giudicato, documentato dall’attestazione della cancelleria. Ha inoltre verificato che il ricorso era stato notificato il 24 aprile 2026 e che risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, requisito necessario per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
Quanto al termine assegnato per l’adempimento, il Collegio ha fissato un nuovo periodo di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, coerente con la natura del debito e con la struttura dell’Amministrazione debitrice. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice ha nominato sin da ora il commissario ad acta nell’organo apicale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata e potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati. Nessun compenso è stato liquidato per le funzioni commissariali, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di Carta del docente.
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Nota della Redazione
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