Interesse a ricorrere dell’associazione avverso regolamento aree idonee FER (Cons. Stato n. 6151 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione degli atti regolamentari, l’interesse a ricorrere delle associazioni di categoria sussiste solo quando la produzione degli effetti del provvedimento si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell’ente, e non nella mera sommatoria degli interessi dei singoli associati. Nel nuovo assetto dei principi fondamentali della materia, il potere di individuare con legge regionale le aree idonee e non idonee agli impianti FER non è assistito da un divieto assoluto e aprioristico, ma resta subordinato all’esito del singolo procedimento autorizzatorio. È invece immediatamente lesiva per l’associazione la previsione che sposta l’individuazione delle aree dal processo programmatorio amministrativo alla legge regionale, perché comprime in via attuale la sua partecipazione al processo decisionale.

Il Fatto

L’associazione di categoria del settore eolico, insieme a numerose imprese operatrici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale del 21 giugno 2024, recante la disciplina per l’individuazione delle superfici e aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 9155 del 2025 ha respinto le eccezioni di rito, salvo il difetto di interesse delle imprese private, e ha accolto alcune censure, annullando l’art. 7, commi 2 e 3, del d.m. e dichiarando illegittima l’omessa previsione di una disciplina transitoria.

I Ministeri hanno proposto appello principale; l’associazione e le imprese hanno proposto appello incidentale. In via preliminare è stata eccepita la cessazione della materia del contendere per effetto di sopravvenienza normativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di cessazione della materia del contendere: le allegazioni a sostegno sono generiche e indimostrate, e la disciplina sopravvenuta contiene una clausola che fa salvi i procedimenti in corso. Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta ed attuale e un’utilità effettiva derivante dall’annullamento.

Quanto all’impugnazione dei regolamenti, gli atti non sono immediatamente lesivi quando il pregiudizio deriva da successivi atti esecutivi non vincolati. Il Collegio conferma quindi il difetto di interesse delle imprese private, che potrebbero non subire conseguenze pregiudizievoli e conserverebbero la possibilità di censurare la normativa unitamente all’atto applicativo.

Diversa è la posizione dell’associazione di categoria. Applicando i principi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2015, la Corte accoglie in parte l’appello principale: la prima e la terza tipologia di censure configurano pregiudizi solo eventuali, subordinati alla scelta restrittiva o ampliativa delle Regioni; la quarta censura riguarda sfere giuridiche individuali delle imprese e fuoriesce dai presupposti dell’azione associativa.

Resta l’unica previsione direttamente lesiva dell’interesse statutario: l’art. 3, commi 1 e 2, del d.m., che affida alla legge regionale l’individuazione delle aree. Tale norma preclude all’associazione di concorrere, con il proprio apporto conoscitivo, al momento di individuazione delle aree. La lesione consiste nella minore possibilità di partecipazione al processo decisionale, spostato dal procedimento amministrativo alla fonte legislativa regionale.

Nel merito, la censura è infondata. La Corte costituzionale, sentenza n. 134/2024, nel ricostruire il passaggio dall’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003 all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, ha chiarito che l’individuazione delle aree con legge regionale è ora consentita anche per quelle non idonee, ma l’inidoneità non può mai equivalere a divieto assoluto e aprioristico. Il Collegio conferma l’integrale regolazione di primo grado e compensa le spese per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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