Porto d’armi e riabilitazione: resta il potere discrezionale dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 296 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riabilitazione intervenuta sulla condanna per un reato ostativo non attribuisce al soggetto un diritto automatico al rilascio del porto d’armi, ma ripristina in capo all’autorità di pubblica sicurezza un potere discrezionale di valutazione. Ai sensi dell’art. 43, comma secondo, t.u.l.p.s., come modificato dal d.lgs. n. 104/2018, la licenza può essere ricusata anche al soggetto riabilitato, chiamato a offrire la prova di una piena affidabilità. Il giudizio prognostico sulla capacità di non abusare delle armi è più stringente di quello sulla pericolosità sociale e può fondarsi anche su fatti e circostanze non accertati in sede penale, purché concretamente avvenuti e idonei a evidenziare un deficit di autocontrollo. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai profili di palese e macroscopica irrazionalità dell’iter logico seguito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato destinatario di un decreto di revoca del porto di fucile per uso caccia, seguito dal divieto di detenzione di armi e munizioni disposto dalla Prefettura, per una vicenda di lesioni aggravate risalente al 2008. Per il delitto di rapina il procedimento era stato archiviato, mentre per le lesioni era intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta; successivamente il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la riabilitazione.
Dopo un primo rigetto, il ricorrente aveva riproposto l’istanza di revoca del divieto, invocando la modifica dell’art. 43 t.u.l.p.s. e una circolare ministeriale del 2018, che imponeva di valorizzare le condanne solo in presenza di fatti o circostanze successivi alla riabilitazione. La Prefettura aveva nuovamente respinto l’istanza, richiamando un procedimento penale del 2017 per danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poi archiviato, ritenuto sintomatico di un profilo di inaffidabilità. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 43, comma secondo, t.u.l.p.s., nella versione successiva al d.lgs. n. 104/2018, prevede che la licenza “può essere ricusata” anche a chi abbia ottenuto la riabilitazione per una condanna ostativa. Il testo ammette quindi che l’amministrazione, pur non dovendo negare il rilascio, possa comunque farlo. La novella non ha introdotto, secondo il TAR, alcun “automatismo inverso”.
Il richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 2019, conferma il quadro: il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare le armi, operante solo verso soggetti dei quali esista la completa sicurezza del buon uso. Il controllo amministrativo deve pertanto essere più penetrante di quello richiesto per altri provvedimenti permissivi.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata dal Collegio, orienta nello stesso senso. L’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende personali prive di rilevanza penale, per desumerne la non completa affidabilità. La circostanza che i fatti oggetto di querela non siano stati accertati in sede penale non assume rilievo decisivo, perché il provvedimento persegue finalità di prevenzione e può basarsi anche su meri indizi negativi sulla capacità del soggetto di dominare i propri impulsi.
Quanto alla circolare ministeriale del 12 settembre 2018, essa non impone di accogliere le istanze in assenza di fatti sopravvenuti, ma invita a verificare l’esistenza di “conferme” degli indici di inaffidabilità successivi alla riabilitazione. Nel caso concreto il Collegio ravvisa tale verifica nella valorizzazione della vicenda del 2017, ritenuta in continuità con l’episodio del 2008. Infine, il TAR esclude che vi sia stata un’integrazione postuma della motivazione, poiché i fatti del 2017 erano già richiamati sia nel preavviso di rigetto sia nel decreto impugnato.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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