Decorrenza incentivi FER2 dalla data GAUDì di esercizio (TAR Lazio n. 7037 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi per la produzione di energia elettrica, l’entrata in esercizio dell’impianto è la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, come risultante dal sistema GAUDÌ. Tale nozione è comune al decreto FER e al decreto FER2 e non è mutata con l’adozione di quest’ultimo. Per gli impianti di nuova costruzione, il completamento dei lavori è comprovato dalla comunicazione di ultimazione inviata al gestore di rete, che la verifica e la comunica al sistema GAUDÌ. L’attivazione della connessione, se non accompagnata dall’aggiornamento di tale dato, non è idonea da sola a dimostrare l’entrata in esercizio in una data diversa. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità del provvedimento quando l’atto abbia natura vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa agricola, aveva presentato una SCIA per la realizzazione di un impianto a biogas di potenza pari a 49 kW, avviando i lavori nell’aprile 2024. Sopravvenuto il D.M. 19 giugno 2024 (decreto FER2), che faceva cessare l’efficacia della proroga prevista per gli impianti a biogas, la società tentava di concludere i lavori ma otteneva l’attivazione della connessione alla rete solo il 18 novembre 2024. Il successivo 13 febbraio 2025 l’impresa presentava domanda di partecipazione alla prima procedura FER2, avvalendosi della deroga prevista per gli impianti con lavori avviati prima della pubblicazione del decreto. Il GSE, verificato che dal sistema GAUDÌ l’impianto risultava entrato in esercizio il 18 novembre 2024, ne disponeva l’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi di censura. Quanto alla dedotta lesione dell’affidamento, il Collegio ha osservato che la possibilità di accedere agli incentivi del decreto FER era condizionata alla mancata pubblicazione del nuovo decreto, sicché alcun legittimo affidamento poteva vantarsi in ordine alla permanenza della disciplina previgente. Ha inoltre rilevato che l’Amministrazione aveva comunque derogato, per la prima procedura, alla regola che vietava l’accesso agli impianti con lavori iniziati prima della pubblicazione della graduatoria.
Il giudice ha quindi verificato la nozione di entrata in esercizio risultante dai due decreti. Le definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 19 giugno 2024 e all’art. 2, comma 1, lett. m) del D.M. 23 giugno 2016 sono risultate sostanzialmente coincidenti, come pure le relative regole operative, dovendosi escludere che il decreto FER2 abbia introdotto una nozione difforme, ancorata alla sola attivazione della connessione.
Quanto al caso concreto, il dato dirimente non era l’avvenuta connessione alla rete, ma la circostanza che dal sistema GAUDÌ l’impianto risultasse registrato in esercizio con data di attivazione del 18 novembre 2024. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha ricordato che per gli impianti di nuova costruzione il completamento dei lavori è comprovato dalla comunicazione di ultimazione inviata al gestore di rete, che la verifica e la comunica a GAUDÌ, e che la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per l’aggiornamento del dato prima di presentare la domanda. La mancata prova dell’erroneità della risultanze del sistema ha reso legittima l’esclusione disposta dal GSE.
Infine, il Collegio ha dichiarato infondato anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990: il provvedimento di esclusione ha natura vincolata, con conseguente applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Nota della Redazione
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