| 

Il travisamento probatorio deve essere decisivo per inficiare la motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 29540 del 2023)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento probatorio consistente nell’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo significante (c.d. travisamento delle risultanze probatorie) integra il vizio di motivazione solo se il dato travisato abbia carattere di decisività nell’ambito del compendio probatorio valorizzato dalla sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso. Il termine di comparazione per lo scrutinio di decisività è individuato esclusivamente nel testo della motivazione della decisione impugnata, dovendosi misurare l’incidenza della prova travisata sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia. Il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna non è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, essendo sufficiente una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni cui è pervenuto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Venezia, pronunciando solo in merito agli interessi civili derivanti dal reato, essendo quest’ultimo nel frattempo prescritto, riformava la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato l’imputato per truffa alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte territoriale assolveva l’imputato e revocava le statuizioni civili.

La società costituita parte civile proponeva ricorso per cassazione ai soli fini civili, deducendo plurimi motivi di doglianza: il travisamento delle dichiarazioni testimoniali in relazione all’atto di disposizione patrimoniale; la violazione di legge con riferimento all’art. 640 cod. pen., per non aver considerato che la conclusione del contratto preliminare corrisponde ad una utilità economica qualificabile come profitto; l’erronea parificazione tra condizione di socio e quella di legale rappresentante, nonché l’omessa motivazione sulla mancata rinnovazione dell’esame testimoniale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha precisato che il travisamento probatorio, per avere rilevanza, presuppone che il dato travisato abbia carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica. Tale decisività deve essere misurata esclusivamente alla luce del testo della motivazione della decisione impugnata, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione.

Nella specie, il travisamento denunciato non aveva carattere decisivo, atteso che la Corte territoriale aveva fondato l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi non tanto sul loro contrasto, erroneamente ritenuto, quanto sulla mancanza di elementi esterni di conferma. I giudici di appello avevano evidenziato che le dichiarazioni accusatorie provenivano da soggetti coinvolti nelle attività della società costituita parte civile, necessitando pertanto di un vaglio più rigoroso, specie a fronte della mancanza di un adeguato riscontro documentale alla consegna di una cospicua somma di denaro.

Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione immune da vizi, avendo la sentenza impugnata correttamente escluso che la clausola contrattuale e la successiva lettera fossero qualificabili come quietanza o atto fidefacente, in mancanza dei requisiti previsti dal codice civile, trattandosi solo di elementi indiziari inidonei a fornire la prova certa dell’avvenuta consegna del denaro. Sul terzo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non equiparava la condizione di socio a quella di rappresentante legale, ma evidenziava l’assenza di prova certa della sussistenza degli artifizi o raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen.

In ordine al quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna non è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, purché dia in motivazione una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni. Tale obbligo di motivazione stringente attiene alle ragioni delle diverse conclusioni rispetto al primo giudice, non già ai motivi per cui non si sia disposta la rinnovazione del dibattimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *