Guida dopo revoca della patente: fatto non più previsto come reato (Cass. pen. Sez. I n. 12214 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è più prevista dalla legge come reato, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la condotta di guida di un veicolo da parte di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente, si ponga alla guida dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del Codice della strada. Ne deriva, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Resta invece estranea alla declaratoria, e integra autonoma contravvenzione, la guida nonostante la revoca o la sospensione della patente conseguente a violazioni del Codice della strada, ove priva di collegamento con la misura di prevenzione.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verona, applicata la diminuente per il rito abbreviato e concesse le attenuanti generiche, per un reato in materia di armi e per una contravvenzione del Codice della strada, unificata per continuazione.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando l’erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., per non essere stata dichiarata l’estinzione dei reati sebbene il termine di prescrizione fosse già maturato al momento della pronuncia di secondo grado. La Corte di cassazione è investita della questione di diritto in via esclusiva, non emergendo dalla sentenza alcun accertamento di fatto da rinnovare.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva d’ufficio, in via preliminare, una questione che il ricorso non investiva: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevedeva come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente, si ponga alla guida dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso per precedenti violazioni del Codice della strada.

Dalla descrizione del fatto e dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il ricorrente era stato ritenuto responsabile proprio di tale condotta, avendo conseguito la revoca della patente con provvedimento anteriore a quello applicativo della misura di prevenzione e, dunque, per violazioni estranee a quest’ultima. La fattispecie concreta ricade per intero nel perimetro caducato dalla Consulta.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente a tale capo, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Quanto al capo relativo alla contravvenzione, le doglianze sono invece infondate. Il termine di prescrizione, pari a quattro anni e prolungato a cinque per le interruzioni, non era né è decorso: il reato è stato commesso nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, con applicazione della disciplina della legge n. 103 del 2017 e della relativa sospensione del termine per un anno e sei mesi, secondo il richiamo a Sez. U, 12/12/2024, informazione provvisoria n. 19/2024. Il ricorso è pertanto rigettato su questo punto.

Poiché per tale capo occorre rideterminare la pena, essendo stato applicato l’aumento ex art. 81 cod. pen. per la riconosciuta continuazione con l’imputazione caducata, la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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