Porto di coltelli e offensività in concreto: questione non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. I n. 25430 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di oggetti atti ad offendere, gli strumenti specificamente indicati nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 — tra cui i coltelli — sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto integra reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo. Per gli altri oggetti, non nominati dalla norma, è invece necessario che essi appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. La questione relativa al difetto di offensività in concreto, ove non dedotta con i motivi di appello e sollevata per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Reggio Calabria ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975, per avere portato senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, due coltelli custoditi nel vano portaoggetti dell’autovettura da lui condotta. All’imputato sono stati inflitti mesi otto di arresto e 4.000,00 euro di ammenda. La Corte di appello di Reggio Calabria, investita del gravame, ha riformato la sentenza solo quanto all’entità della pena pecuniaria, ridotta a 2.000,00 euro di ammenda, confermando nel resto il giudizio di responsabilità.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto dimostrata la disponibilità dei coltelli in modo apodittico; inosservanza dell’art. 4 legge n. 110/1975 rispetto al principio di offensività in concreto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato insegnamento secondo cui in sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito. La prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione. Il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il Collegio richiama la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che rileva in cassazione solo ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta della motivazione, non avendo la Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova. Le modifiche introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006 all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non hanno mutato la natura del giudizio di legittimità: il sindacato resta limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze, salvo il travisamento della prova deducibile in termini specifici e puntuali.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene infondato. La sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha osservato che il ricorrente si trovava alla guida dell’autovettura al cui interno erano ben visibili i due coltelli, di talché — a prescindere dal profilo formale della proprietà del veicolo e dalla presenza di una donna sul lato passeggero — egli aveva la disponibilità immediata e diretta degli oggetti, che poteva vedere ed era conscio di avere con sé. Nella immediatezza egli non ha fornito alcuna giustificazione sul possesso, con la conseguente sussistenza della contravvenzione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la questione dell’offensività in concreto è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità e non era stata dedotta con l’atto di appello. La Corte ribadisce, in ogni caso, che gli oggetti specificamente indicati nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975 sono equiparabili alle armi improprie e il loro porto è reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo, mentre per gli altri oggetti occorre che appaiano chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona. Il Collegio richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2023, che ha ritenuto non irragionevole la distinzione legislativa, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti nominati quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie bianche.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.