Esigenze cautelari e sindacato di legittimità: no alla rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. II n. 6213 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il controllo di legittimità non consente al giudice di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari. È pertanto inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso che, pur formalmente inquadrato nel vizio motivazionale di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chieda in sostanza una rivalutazione dell’apprezzamento di merito. L’illogicità censurabile è soltanto quella manifesta, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; la promiscua e cumulativa enunciazione di tutti i vizi motivazionali costituisce indice di genericità del motivo e segno della natura di merito della doglianza.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla indagata, aveva revocato le misure cautelari applicate per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen., ravvisato nell’intestazione fittizia di attività economiche riferibili a un terzo, destinatario di misura di prevenzione perché collegato a un sodalizio mafioso.
La difesa aveva sostenuto che l’intero complesso societario facente capo al coindagato era affidato a un amministratore giudiziario, con impossibilità di ingerenza della donna; il rigetto dell’istanza di revoca era stato motivato con l’insufficienza dello stato di latitanza del compagno ad arginare il rischio di reiterazione. Il Pubblico Ministero ha impugnato per cassazione la revoca, deducendo i vizi motivazionali di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente chiarisce l’oggetto del provvedimento impugnato: l’ordinanza del Tribunale è incentrata sulla valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e non sulla sussistenza o sul mutamento del quadro indiziario. Il dato emerge dalla lettura del provvedimento, ove l’oggetto dell’istanza di parte è individuato nel ritenere superate o affievolite le esigenze cautelari.
Passando al merito, il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Pur formalmente inquadrato nel vizio motivazionale, esso chiede in sostanza la rivalutazione dell’apprezzamento di merito sulla permanenza delle esigenze cautelari, ciò che è in principio escluso dalla cognizione della Corte di Cassazione.
La Corte richiama l’insegnamento secondo cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch’essa logica, dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza delle circostanze. Compito del giudice di legittimità è stabilire se i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi, se ne abbiano fornito corretta interpretazione, dando esaustiva risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone; Sez. U n. 930 del 13.12.1995, Clarke).
L’illogicità della motivazione censurabile è soltanto quella manifesta, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U n. 47289 del 24.09.2003, Petrella). Nel caso concreto il ricorso è formulato come un atto di appello, come reso evidente dalla promiscua, confusa e cumulativa enunciazione di tutti i vizi motivazionali, di per sé indice di genericità del motivo (Sez. VI n. 13809 del 17.03.2015).
Il ricorso non enuncia con chiarezza alcuna manifesta illogicità, limitandosi a dedurre la pretesa erroneità della decisione e a fornire una versione alternativa. Per contro, la decisione impugnata è immune da vizi tanto nella valutazione dell’impossibilità della donna di esercitare il ruolo di testa di legno, per la sopravvenuta amministrazione giudiziaria delle proprietà del compagno, quanto in relazione all’impossibilità, per quest’ultimo, di fornire indicazioni concrete alla compagna dato il sopravvenuto stato detentivo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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