Retrodatazione cautelare: onere di allegazione e prova dei presupposti (Cass. pen. Sez. II n. 1194 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, nelle sue tre ipotesi (connessione qualificata senza rinvio a giudizio; connessione qualificata con rinvio a giudizio intervenuto; fatti diversi non connessi desumibili dagli atti), presuppone che i delitti oggetto dell’ordinanza successiva siano stati commessi prima dell’emissione dell’ordinanza anteriore. Chi invoca la retrodatazione ha l’onere di allegare e provare i relativi presupposti fattuali, indicando le ordinanze precedenti, i fatti contestati e la loro desumibilità dagli atti. La questione è deducibile nel riesame solo se, per effetto della retrodatazione, il termine complessivo era già scaduto al momento dell’emissione della misura successiva. In difetto di specifica allegazione, il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma respinge l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, confermando l’ordinanza con cui il GIP capitolino aveva applicato la custodia in carcere per gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali e autoriciclaggio, oltre che per le esigenze cautelari.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la misura avrebbe dovuto essere retrodatata alla prima ordinanza emessa da altre autorità giudiziarie, per essere i fatti analoghi e legati da vincolo di connessione. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dal testo originario alla riforma del 1995, fino agli interventi additivi della Corte costituzionale n. 408 del 2005 e n. 233 del 2011, che hanno ampliato l’ambito applicativo della norma. Da tale percorso emergono tre distinte ipotesi di retrodatazione, accomunate dal presupposto che i delitti oggetto dell’ordinanza successiva siano anteriori alla data di emissione di quella precedente.

La prima ipotesi riguarda fatti legati da connessione qualificata in assenza di rinvio a giudizio, con retrodatazione automatica. La seconda è una variante caratterizzata dall’intervenuto rinvio a giudizio, nella quale la retrodatazione opera solo se i fatti erano desumibili dagli atti prima del rinvio. La terza, di origine giurisprudenziale e costituzionale, concerne i fatti non connessi, quando al momento dell’emissione della prima ordinanza non fossero desumibili gli elementi per emettere la successiva.

La Corte ribadisce che l’onere di allegare e provare i presupposti fattuali grava sull’interessato, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 14535 del 2007 e da successivi arresti. Nel caso concreto, il ricorso non consente di comprendere in quale delle tre ipotesi la difesa intenda collocare la vicenda, non contrastando i rilievi del Tribunale sul difetto di allegazione dei presupposti.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa parimenti generico: a fronte di un’articolata motivazione del Tribunale, il ricorso si limita a rinviare genericamente alle censure del riesame, violando i requisiti di specificità dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

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