Porto di coltello e tenuità del fatto esclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 9204 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente denunciando vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., tenda in realtà a provocare una rivalutazione degli elementi fattuali già accertati dal giudice di merito. La motivazione del giudice di appello è incensurabile quando si fonda su argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica e prive di profili di contraddittorietà. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può fondarsi sulla potenziale offensività dell’arma, desumibile dalle sue dimensioni, e sulla biografia dell’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 luglio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 5 luglio 2023. Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico.
La pena inflitta era di quattro mesi di arresto e settecentocinquanta euro di ammenda. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione, l’erronea interpretazione e valutazione della prova e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il coltello era stato semplicemente dimenticato in tasca dopo l’uso a fini lavorativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché fondato su censure non consentite. I rilievi difensivi, pur formalmente articolati come vizi di motivazione, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione di elementi fattuali, incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda: operazione preclusa al giudice di legittimità.
La Corte territoriale aveva ricondotto al ricorrente il porto ingiustificato del coltello sulla base di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica e prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo dei giudici di merito è stato giudicato del tutto privo di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Quanto all’invocata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i giudici di merito l’avevano ritenuta non praticabile in considerazione delle potenzialità offensive dell’arma, desumibili dalle dimensioni della stessa, e della biografia delinquenziale del soggetto. La Cassazione ha confermato tale valutazione, rilevando come i rilievi difensivi lamentassero asseriti vizi della motivazione in realtà non emergenti dalla lettura della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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