Continuazione in executio: motivazione adeguata sul medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 9205 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di unificazione delle pene ex art. 671 cod. pen., nega il vincolo della continuazione quando, valutate le sentenze e il contesto dei reati, non emergono elementi dai quali desumere una programmazione unitaria. La diversità dei contesti temporali e delle modalità attuative degli illeciti giustifica la conclusione che ciascun reato sia frutto di esigenze occasionali e contingenti, e non di un medesimo disegno criminoso. La doglianza che, in sede di legittimità, si limiti a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione è manifestamente aspecifica e il ricorso è inammissibile. Qualora la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenti difetti, il controllo di legittimità non può essere sostituito dal giudice di cassazione nella valutazione riservata al giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

La Corte d’appello, nella veste di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione avanzata nell’interesse del condannato. La richiesta riguardava un reato in materia di stupefacenti, giudicato con sentenza passata in giudicato, da unificare con i reati oggetto di altre due sentenze indicate nell’istanza. Il giudice ha ritenuto che si trattasse di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che connotati da modalità attuative differenti. Ha invece unificato ex art. 671 cod. pen. i reati di analoga tipologia giudicati con le due ulteriori sentenze, rideterminando la pena complessiva in quattro anni e sette mesi di reclusione.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e all’art. 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità, infondatezza o apparenza, con riguardo ai criteri utilizzati per escludere il vincolo della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice dell’esecuzione, osserva la Corte, ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo che non vi fosse alcun elemento dal quale desumere una programmazione unitaria dei reati già unificati e di quello per il quale era intervenuto il provvedimento reiettivo.

Il reato escluso dall’unificazione è stato reputato frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. Tale valutazione, secondo la Corte, si fonda su elementi concreti desunti dagli atti e non è sindacabile nel merito in sede di legittimità.

Il ricorso è stato quindi qualificato come manifestamente aspecifico. La doglianza, rileva la Corte, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata — non consentita in questa sede, come affermato da un precedente della Sezione sesta (Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021) — denuncia difetti di motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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