Conflitto di competenza nel procedimento di esecuzione e ultima condanna irrevocabile (Cass. pen. Sez. I n. 11449 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Il criterio opera sul piano dell’art. 665 cod. proc. pen. e non è derogato dalla mera indicazione di una parziale riforma contenuta nel certificato del casellario giudiziale. Fa fede, infatti, il contenuto della sentenza, non l’annotazione che la riassume. Se la sentenza di secondo grado ha integralmente confermato quella di primo grado, la competenza resta del giudice di primo grado, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini, investito di un’istanza di declaratoria di estinzione della pena detentiva, ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice ha ritenuto che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile non fosse quella di primo grado, bensì quella emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, qualificata come parzialmente modificativa.
La Corte d’Appello di Bologna ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che dagli atti e dal casellario la sentenza divenuta irrevocabile per ultima aveva in realtà confermato la condanna di primo grado. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il criterio di individuazione del giudice dell’esecuzione in presenza di più provvedimenti eseguibili. Richiama sul punto un orientamento consolidato, espresso da Sez. 1, n. 37300 del 2/7/2021 e da Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, secondo cui la competenza spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche quando la questione riguardi un titolo esecutivo unico e diverso.
Il conflitto viene inquadrato nella previsione dell’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte verifica quindi il dato sostanziale su cui il Tribunale di Rimini aveva fondato la propria declinatoria, ossia la pretesa natura parzialmente modificativa della sentenza di secondo grado.
Tale assunto non trova riscontro negli atti. La sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna emessa in primo grado dallo stesso Tribunale di Rimini. La circostanza della parziale riforma, desunta dal certificato del casellario giudiziale, non è sufficiente a fondare una diversa competenza: ciò che assume rilievo è il contenuto della sentenza, non l’annotazione che la sintetizza.
Esclusa la modifica del giudicato di primo grado, trova applicazione l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che radica la competenza in capo al giudice di primo grado. La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Rimini e dispone la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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