Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 2476 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione del giudicato con cui è stato accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente non impedisce che, in caso di adempimento tardivo dell’Amministrazione successivo alla notificazione del ricorso, il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere, atteso il conseguimento del bene della vita. L’avvenuto adempimento non elide tuttavia la soccombenza virtuale della P.A., che, avendo ottemperato solo dopo la proposizione della causa, va condannata alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in misura contenuta in ragione del carattere seriale della controversia e della mancanza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 652/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione l’importo complessivo di euro 2.000,00.
Dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente provvedeva, sebbene tardivamente, ad accreditare le somme dovute. La ricorrente, preso atto dell’avvenuto pagamento, insisteva nondimeno per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso per ottemperanza. L’adempimento tardivo intervenuto nel corso del giudizio priva la controversia del suo oggetto, rendendo superfluo l’esame del merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio postula che, ai fini del regolamento delle spese, si abbia riguardo all’esito che la controversia avrebbe probabilmente avuto in assenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, la P.A. ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa, circostanza che ne fonda la soccombenza.
Tuttavia, il Collegio ha precisato che l’importo da porre a carico dell’Amministrazione deve essere contenuto, in ragione del limitato impegno richiesto al difensore. La controversia in materia di carta docente ha infatti carattere seriale e non comporta, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come già rilevato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, e dalla giurisprudenza ivi richiamata. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.