Assegnazione di incombenti di protocollo informatico: la microrganizzazione spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 507 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui un dipendente pubblico impugna l’assegnazione al proprio settore di incombenti istituzionali, come quelli di cui al d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e alle Linee Guida AgID, attiene a un atto di micro-organizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, afferente alla sfera gestionale del singolo rapporto di lavoro. Tale atto è espressione del potere datoriale della pubblica amministrazione, la quale opera con i poteri del privato datore di lavoro. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, il quale può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo presupposto, non rilevando che la domanda sia stata proposta come richiesta di annullamento innanzi al giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice amministrativo resta invece limitata agli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Comune con qualifica di istruttore direttivo, impugnava la deliberazione della giunta comunale con cui erano stati adottati il “Manuale di conservazione e gestione documentale” e il “Manuale di gestione del protocollo informatico”, nella parte in cui tali incombenti erano assegnati al VI settore di cui egli era responsabile, anziché al I settore “Amministrazione Generale”, ove rientrava il servizio di protocollo e archivio informatico. Il ricorrente impugnava altresì il decreto sindacale di nomina a responsabile della gestione e della conservazione documentale, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 17 CAD, delle Linee Guida AgID e del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. L’amministrazione comunale si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo del giudice del riparto, secondo cui la giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non già alla prospettazione della domanda. Ha quindi rilevato che la controversia involge atti di micro-organizzazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, afferenti alla sfera gestionale del singolo rapporto di lavoro.

Il TAR ha precisato che l’assegnazione di incombenti istituzionali e la conseguente nomina del responsabile della gestione documentale costituiscono espressione del potere datoriale della pubblica amministrazione, che in tale ambito opera con i poteri del privato datore di lavoro. Ha inoltre evidenziato che la cognizione del giudice amministrativo è limitata agli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, funzionali alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, degli uffici di maggiore rilevanza e delle dotazioni organiche complessive. La questione dedotta non riguardava, invece, alcuna di queste scelte di fondo, ma la concreta ripartizione di carichi di lavoro tra uffici e dipendenti.

Quanto alla circostanza che la domanda fosse stata proposta come richiesta di annullamento di un provvedimento amministrativo, il TAR ha ricordato che tale elemento è irrilevante ai fini del riparto, posto che al giudice ordinario è comunque attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la peculiarità della controversia e la circostanza che la questione di giurisdizione era stata sollevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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