Giurisdizione Corte dei conti esclusa per ricostruzione carriera docenti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 222 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo ed è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, comprendendo le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. Tale giurisdizione non si estende alle controversie concernenti la ricostruzione di carriera e la determinazione delle fasce stipendiali di un dipendente pubblico, che attengono al rapporto di lavoro e sono devolute al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro. Solo dopo il riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale dei servizi pre-ruolo e delle fasce stipendiali potranno essere scrutinati gli eventuali riflessi pensionistici, ove negati dall’INPS.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in pensione dal 01.09.2024, aveva presentato domanda di ricostruzione della carriera al Ministero, contestando il decreto dirigenziale del 26.03.2025, n. 913, che non riconosceva integralmente i servizi pre-ruolo prestati dall’anno scolastico 1987/88. A fronte di 9 anni di servizio effettivamente prestati, il Ministero ne aveva riconosciuti solo 7 anni e 6 mesi. Il ricorrente adiva la Corte dei conti per il riconoscimento dell’intero periodo di servizio, la corretta progressione di carriera e il pagamento della somma di € 5.138,41 a titolo risarcitorio. Con l’ordinanza istruttoria n. 34/2026, il giudice chiedeva alla parte ricorrente di specificare la domanda nei confronti dell’INPS e del Ministero. L’INPS si costituiva eccependo la propria estraneità alla ricostruzione della carriera, essendo il rapporto pensionistico certificato dall’ente datore di lavoro. Il Ministero non si costituiva, limitandosi a depositare il fascicolo amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, in composizione monocratica, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il giudice contabile ha richiamato il disposto degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’art. 18, comma 1, del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), che attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione sui giudizi in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge.
La giurisdizione in materia pensionistica ha carattere esclusivo, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 29284/2018, in quanto fondata sul criterio di collegamento della materia. In essa sono comprese le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Tuttavia, nella fattispecie, l’oggetto della contestazione attiene alla determinazione delle fasce stipendiali e alle richieste risarcitorie connesse al rapporto di lavoro del docente, con riguardo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo.
L’eventuale riflesso pensionistico è solo consequenziale e non identifica il petitum sostanziale della domanda, che resta estraneo alla materia pensionistica riservata alla giurisdizione contabile. La Corte ha precisato che solo dopo il riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale innanzi al giudice del lavoro dei servizi pre-ruolo e delle fasce stipendiali, potranno essere scrutinati i riflessi sul trattamento pensionistico, ove negati dall’INPS. Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., con nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
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Nota della Redazione
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